Art. 2

In vigore dal 16 mag 2023
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il XX.XX.XXXX, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal YY.XX.XXXX. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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