Art. 35

Comunicazione di informazioni e riesame

In vigore dal 10 mag 2023
Comunicazione di informazioni e riesame 1.   Entro il 7 giugno 2031 gli Stati informano la Commissione in merito all'applicazione della presente direttiva e al suo impatto pratico. 2.   Entro il 7 giugno 2033, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione esamina, tra l'altro, le soglie per i datori di lavoro di cui agli , nonché la soglia del 5 % per l'innesco della valutazione congiunta delle retribuzioni di cui all', paragrafo 1. La Commissione propone, se opportuno le modifiche legislative che ritiene necessarie sulla base di tale relazione.
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