Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 10 mag 2023
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e privato.
2. La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia.
3. Ai fini dell', la presente direttiva si applica ai candidati a un impiego.
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