Art. 3
Recepimento
In vigore dal 10 mag 2023
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all' della presente direttiva entro il 31 dicembre 2023. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Gli Stati membri, tuttavia, mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai seguenti articoli entro il 30 giugno 2024:
a)
, punto 3), lettere da a sexies) ad a decies), della presente direttiva;
b)
, punto 29), della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 30 septies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE quale inserito da tale punto; e
c)
, punto 31), della presente direttiva, relativo agli allegati III e III bis della direttiva 2003/87/CE quali inseriti da tale punto.
Essi informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate in conformità del primo e del secondo comma.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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