Art. 1

Modifiche della direttiva 2003/87/CE

In vigore dal 10 mag 2023
Modifiche della direttiva 2003/87/CE La direttiva 2003/87/CE è così modificata: 1) all’ è aggiunta la lettera seguente: «v) “effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2”, gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonché gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I;»; 2) l’articolo 3 quater è così modificato: a) il paragrafo 2 è soppresso; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   La Commissione determina il quantitativo totale di quote da assegnare agli operatori aerei per l’anno 2024 sulla base dell’assegnazione totale di quote agli operatori aerei che nel 2023 svolgevano attività di trasporto aereo elencate all’allegato I, ridotta del fattore di riduzione lineare di cui all’articolo 9, e pubblica tale quantitativo nonché il numero di quote che sarebbero state assegnate a titolo gratuito nel 2024 in base alle norme per l’assegnazione gratuita in vigore prima delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 6.   Per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, un massimo di 20 milioni del quantitativo totale di quote di cui al paragrafo 5 è riservato agli operatori aerei commerciali, in modo trasparente, equo e non discriminatorio, per l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione e di altri carburanti per l’aviazione che non derivano da combustibili fossili, di cui ad un regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile da computare ai fini del raggiungimento della quota minima di carburanti sostenibili per l’aviazione che il carburante per l’aviazione messo a disposizione degli operatori aerei presso gli aeroporti dell’Unione deve contenere ai sensi di tale regolamento, per i voli subsonici per i quali devono essere restituite delle quote a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della presente direttiva. Se il carburante ammissibile per l’aviazione non può essere fisicamente attribuito in un aeroporto a un volo specifico, le quote riservate ai sensi del presente comma sono disponibili per i carburanti ammissibili per l’aviazione caricati in tale aeroporto in proporzione alle emissioni prodotte dai voli dell’operatore aereo in partenza da tale aeroporto per i quali devono essere restituite delle quote a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, della presente direttiva. Le quote riservate ai sensi del primo comma del presente paragrafo sono assegnate dagli Stati membri per coprire una parte o la totalità del differenziale di prezzo tra l’uso del cherosene fossile e l’uso dei carburanti ammissibili per l’aviazione pertinenti, tenendo conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati di tassazione dei combustibili fossili. Nel calcolare tale differenziale di prezzo, la Commissione tiene conto della relazione tecnica pubblicata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea a norma di un regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile. Gli Stati membri garantiscono la visibilità del finanziamento a titolo del presente paragrafo in modo conforme ai requisiti di cui all’articolo 30 quaterdecies, paragrafo 1, lettere a) e b), della presente direttiva. Le quote assegnate a norma del presente paragrafo coprono: a) il 70 % del differenziale di prezzo restante tra l’uso di cherosene fossile e idrogeno da fonti energetiche rinnovabili e i biocarburanti avanzati quali definiti all’, secondo comma, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi dell’allegato IV o dell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 14 della presente direttiva; b) il 95 % del differenziale di prezzo restante tra l’uso di cherosene fossile e i carburanti rinnovabili di origine non biologica conformi all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001, utilizzati nel trasporto aereo, per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi dell’allegato IV o dell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 14 della presente direttiva; c) il 100 % della differenziale di prezzo restante tra l’uso di cherosene fossile e qualsiasi carburante ammissibile per l’aviazione non derivato da combustibili fossili di cui al primo comma del presente paragrafo, negli aeroporti situati in isole di dimensioni inferiori a 10 000 km2 e prive di collegamenti stradali o ferroviari con la terraferma, negli aeroporti di dimensioni insufficienti per essere definiti aeroporti dell’Unione conformemente ad un regolamento sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile e negli aeroporti situati in una regione ultraperiferica; d) in casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), il 50 % del differenziale di prezzo restante tra l’uso di cherosene fossile e qualsiasi carburante ammissibile per l’aviazione non derivato da combustibili fossili di cui al primo comma del presente paragrafo. L’assegnazione di quote ai sensi del presente paragrafo può tenere conto di un eventuale sostegno da parte di altri regimi a livello nazionale. Su base annua, gli operatori aerei commerciali possono chiedere un’assegnazione di quote sulla base della quantità di ciascun carburante ammissibile per l’aviazione di cui al presente paragrafo usati su voli per i quali devono essere restituite delle quote a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, esclusi i voli per i quali tale requisito è considerato soddisfatto a norma dell’articolo 28 bis, paragrafo 1. Se, per un dato anno la domanda di quote per l’uso di tali carburanti è superiore alla disponibilità di quote, il quantitativo di quote è ridotto in modo uniforme per tutti gli operatori aerei interessati dall’assegnazione per l’anno in questione. La Commissione pubblica annualmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea informazioni dettagliate sulla differenza media di costo, relativa all’anno precedente, tra il cherosene fossile, tenendo conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati di tassazione dei combustibili fossili, e i carburanti ammissibili per l’aviazione pertinenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 al fine di integrare la presente direttiva definendo norme dettagliate per il calcolo annuale della differenza di costo di cui al sesto comma del presente paragrafo, per l’assegnazione di quote per l’uso di carburanti di cui al primo comma del presente paragrafo e per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra risparmiate in seguito all’uso dei carburanti comunicato a norma dell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, nonché stabilendo le modalità per tenere conto degli incentivi legati al prezzo del carbonio e ai livelli minimi armonizzati di tassazione dei combustibili fossili. Entro il 1o gennaio 2028, la Commissione effettua una valutazione dell’applicazione del presente paragrafo e presenta tempestivamente i risultati di tale valutazione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione può, se del caso, essere accompagnata da una proposta legislativa volta ad assegnare un quantitativo limitato e circoscritto nel tempo di quote fino al 31 dicembre 2034 per incentivare ulteriormente l’uso di carburanti di cui al primo comma del presente paragrafo, in particolare l’uso di carburanti rinnovabili di origine non biologica conformi all’articolo 25 della direttiva (UE) 2018/2001, utilizzati nel trasporto aereo, per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi dell’allegato IV o dell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 14 della presente direttiva. A decorrere dal 1o gennaio 2028 la Commissione valuta l’applicazione del presente paragrafo nella relazione che è tenuta a presentare a norma dell’articolo 10, paragrafo 5. 7.   Per quanto riguarda i voli in partenza da un aerodromo situato nel SEE che arrivano in un aerodromo situato nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito e che non rientravano nell’EU ETS nel 2023, il quantitativo totale di quote da assegnare agli operatori aerei, ridotto del fattore di riduzione lineare di cui all’articolo 9, deve essere aumentato dei livelli di assegnazione, comprese l’assegnazione gratuita e la vendita all’asta, che sarebbero risultati se i voli fossero rientrati nell’EU ETS in quell’anno. 8.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 14, paragrafo 3, e all’articolo 16, gli Stati membri considerano soddisfatti i requisiti stabiliti in tali disposizioni e non adottano alcuna misura nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un’altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro. (*1)  Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e l’adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115)." (*2)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).»;" 3) l’articolo 3 quinquies così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Negli anni 2024 e 2025 è messo all’asta il 15 % delle quote di cui all’articolo 3 quater, paragrafi 5, e 7, nonché il 25 % nel 2024 e il 50 % nel 2025, rispettivamente, del restante 85 % di tali quote che sarebbe stato assegnato gratuitamente, eccetto il quantitativo di quote di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 6, e all’articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma. Il resto delle quote per tali anni è assegnato gratuitamente. A decorrere dal 1o gennaio 2026 è messa all’asta l’intero quantitativo di quote che sarebbe stata assegnato gratuitamente in detto anno, eccetto il quantitativo di quote di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 6, e all’articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma. » ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Le quote assegnate a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto anche delle emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell’EU ETS solo a decorrere dal 1o gennaio 2024. Entro il 30 giugno dell’anno pertinente, le autorità competenti rilasciano le quote assegnate a titolo gratuito per tale anno.» ; c) il paragrafo 2 è soppresso, d) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per integrare la presente direttiva riguardo alle modalità precise per la messa all’asta, da parte degli Stati membri, delle quote del trasporto aereo conformemente ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, ivi comprese le modalità precise della vendita all’asta necessarie per il trasferimento al bilancio generale dell’Unione di una percentuale dei proventi di tali aste come risorse proprie a norma dell’articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il quantitativo di quote che ogni Stato membro deve mettere all’asta in ciascun periodo è proporzionale alla percentuale a esso imputabile delle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo di tutti gli Stati membri per l’anno di riferimento, comunicate conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, e verificate a norma dell’articolo 15. Per ciascun periodo di cui all’articolo 13, l’anno di riferimento è l’anno civile che si conclude 24 mesi prima dell’inizio del periodo cui si riferisce l’asta. Gli atti delegati garantiscono che siano rispettati i principi stabiliti all’articolo 10, paragrafo 4, primo comma. 4.   Gli Stati membri determinano l’uso dei proventi della vendita all’asta delle quote di cui al presente capo, ad eccezione dei proventi stabiliti come risorse proprie a norma dell’articolo 311, terzo comma, TFUE e iscritti nel bilancio generale dell’Unione. Gli Stati membri utilizzano i proventi della vendita all’asta di quote o l’equivalente in valore finanziario di tali proventi in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, della presente direttiva.» ; 4) gli articoli 3 sexies e 3 septies sono soppressi; 5) l’articolo 11 bis è così modificato: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o che sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, possono utilizzare le seguenti unità per ottemperare ai loro obblighi di cancellazione delle unità per quanto riguarda il quantitativo notificato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, come stabilito all’articolo 12, paragrafo 9: a) i crediti che sono autorizzati dalle parti che partecipano al meccanismo istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’accordo di Parigi; b) i crediti che sono autorizzati dalle parti partecipanti ai programmi di rilascio di crediti e che sono stati considerati ammissibili dal Consiglio dell’ICAO quali definiti nell’atto di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 8; c) i crediti che sono autorizzati dalle parti degli accordi a norma del paragrafo 5; d) i crediti rilasciati per progetti a livello dell’Unione a norma dell’articolo 24 bis. 2.   Le unità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) hanno origine in uno Stato che al momento dell’uso è parte dell’accordo di Parigi; b) hanno origine in uno Stato elencato nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, in quanto partecipante al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale dell’ICAO (CORSIA). Questa condizione non si applica alle emissioni rilasciate prima del 2027, né ai paesi meno sviluppati né ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, ad eccezione degli Stati il cui PIL pro capite è pari o superiore alla media dell’Unione. 3.   Le unità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzate se sono state introdotte disposizioni per l’autorizzazione in capo alle parti partecipanti, è adeguata tempestivamente la comunicazione delle emissioni di origine antropica suddivise per fonti e assorbimenti per pozzi, coperti dai contributi determinati a livello nazionale delle parti partecipanti, e sono evitati il doppio conteggio e un aumento netto delle emissioni globali. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono requisiti dettagliati per le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, che possono includere obblighi di comunicazione e registrazione, e per l’elenco degli Stati o dei programmi che applicano tali disposizioni. Tali disposizioni tengono conto della flessibilità accordata ai paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 2.» ; b) il paragrafo 4 è soppresso; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che elencano le unità che sono state considerate ammissibili dal Consiglio dell’ICAO e che soddisfano le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. La Commissione adotta altresì atti di esecuzione al fine di aggiornare l’elenco secondo il caso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 2.» ; 6) l’articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Conformemente alla metodologia stabilita nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri calcolano ogni anno gli obblighi di compensazione per l’anno civile precedente per quanto riguarda i voli da, verso e tra gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, ed entro il 30 novembre di ogni anno ne informano gli operatori aerei. Conformemente alla metodologia stabilita nell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri calcolano inoltre gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformità a CORSIA e, entro il 30 novembre dell’anno successivo all’ultimo anno del pertinente periodo di conformità a CORSIA, ne informano gli operatori aerei che soddisfano le condizioni stabilite al terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri informano del livello della compensazione gli operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; e b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10 000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg che effettuano voli di cui all’allegato I, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1o gennaio 2021. Ai fini del primo comma, lettera b), non si tiene conto delle emissioni di CO2 dei seguenti tipi di voli: i) voli di Stato; ii) voli umanitari; iii) voli per servizi medici; iv) voli militari; v) voli per attività antincendio; vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attività antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attività umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell’aeromobile dopo tali attività in vista della sua attività successiva.» ; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8.   Il calcolo degli obblighi di compensazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo ai fini di CORSIA è effettuato conformemente a una metodologia che la Commissione dovrà specificare per quanto riguarda i voli da, verso e tra gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, nonché i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 25 bis, paragrafo 3. La Commissione adotta atti di esecuzione, che specificano la metodologia per il calcolo degli obblighi di compensazione per gli operatori aerei di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione specificano inoltre, in particolare, l’applicazione dei requisiti derivanti dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, in particolare gli articoli 3 quater, 11 bis, 12 e 25 bis, e, nella misura del possibile alla luce delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, dalle norme internazionali e dalle pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente per CORSIA (“SARP di CORSIA”). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 30 giugno 2024. 9.   Gli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o che sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, cancellano le unità di cui all’articolo 11 bis solo per quanto riguarda il quantitativo notificato dallo Stato membro, a norma del paragrafo 6, per il periodo di conformità a CORSIA in questione. La cancellazione è effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.» ; 7) all’articolo 14 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5.   Gli operatori aerei comunicano una volta all’anno gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che si verificano a decorrere dal 1o gennaio 2025. A tal fine, la Commissione adotta entro il 31 agosto 2024 un atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, onde includere gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 nell’ambito di un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica. Tale quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica contiene, come minimo, i dati tridimensionali sulla traiettoria degli aeromobili disponibili, nonché l’umidità e la temperatura ambiente per consentire di produrre un CO2 equivalente per volo. La Commissione garantisce, in funzione delle risorse disponibili, la disponibilità di strumenti per facilitare e, nella misura del possibile, automatizzare il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi. A decorrere dal 1o gennaio 2025 gli Stati membri provvedono affinché ciascun operatore aereo monitori e comunichi all’autorità competente, dopo la fine di ogni anno, gli effetti non legati alle emissioni di CO2 di ciascun aeromobile che opera nel corso di ogni anno civile, conformemente agli atti di cui al paragrafo 1. A decorrere dal 2026 la Commissione presenta annualmente, quale parte della relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 5, una relazione sui risultati dell’applicazione del quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica di cui al primo comma del presente paragrafo. Entro il 31 dicembre 2027, sulla base dei risultati dell’applicazione del quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la Commissione presenta una relazione e, se del caso e solo dopo aver effettuato una valutazione d’impatto, una proposta legislativa per attenuare gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 ampliando l’ambito di applicazione dell’EU ETS affinché vi rientrino anche tali effetti del trasporto aereo. 6.   La Commissione pubblica in modo facilmente fruibile almeno i seguenti dati annuali aggregati relativi alle emissioni delle attività del trasporto aereo comunicati agli Stati membri o trasmessi alla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (*3) e dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione (*4) al più tardi tre mesi dopo il rispettivo termine per la comunicazione: a) per coppia di aerodromi all’interno del SEE: i) emissioni di tutti i voli; ii) numero totale di voli; iii) numero totale di passeggeri; iv) tipi di aeromobili; b) per operatore aereo: i) i dati sulle emissioni dei voli all’interno del SEE, dei voli in partenza dal SEE, dei voli in arrivo nel SEE e dei voli tra due paesi terzi, disaggregati per coppia di Stati, e i dati sulle emissioni soggetti all’obbligo di cancellare le unità di emissione ammissibili nell’ambito di CORSIA; ii) l’importo degli obblighi di compensazione calcolato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 8; iii) l’importo e il tipo di crediti a norma dell’articolo 11 bis utilizzati per conformarsi agli obblighi di compensazione dell’operatore aereo di cui al punto ii) della presente lettera; iv) il quantitativo e il tipo di combustibili utilizzati per i quali il fattore di emissione è pari a zero ai sensi della presente direttiva o che autorizzano l’operatore aereo a ricevere quote a norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 6. Per le lettere a) e b) del primo comma, in circostanze specifiche in cui opera su un numero assai limitato di coppie di aerodromi o su un numero assai limitato di coppie di Stati soggetti a obblighi di compensazione o su un numero assai limitato di coppie di Stati che non sono soggetti a obblighi di compensazione, l’operatore aereo può chiedere allo Stato membro di riferimento di non pubblicare tali dati a livello di operatore aereo, spiegando le ragioni per cui la divulgazione sarebbe considerata lesiva dei suoi interessi commerciali. Sulla base di tale richiesta, lo Stato membro di riferimento può chiedere alla Commissione di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione più elevato. La Commissione decide in merito alla richiesta. (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1)." (*4)  Regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo ai fini dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 10).»;" 8) l’articolo 18 bis è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Quando, nei primi due anni di ciascun periodo di cui all’articolo 13, nessuna delle emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati da un operatore aereo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è attribuita al suo Stato membro di riferimento, l’operatore aereo è trasferito a un altro Stato membro di riferimento per il successivo periodo. Il nuovo Stato membro di riferimento è lo Stato membro per il quale sono state stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo prodotte dai voli effettuati dall’operatore aereo in questione nei primi due anni del periodo precedente.» ; b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) a decorrere dal 2024, almeno ogni due anni, aggiorna l’elenco al fine di inserirvi gli operatori aerei che successivamente hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I; qualora un operatore aereo non abbia svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I nei quattro anni civili consecutivi precedenti l’aggiornamento dell’elenco, tale operatore aereo non è incluso nell’elenco.»; 9) l’articolo 25 bis è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’Unione e i suoi Stati membri proseguono la ricerca di accordi su misure globali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal trasporto aereo, in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e dell’accordo di Parigi. Alla luce di eventuali accordi in tal senso, la Commissione valuta se sia necessario modificare la presente direttiva per quanto attiene agli operatori aerei.» ; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   La Commissione adotta un atto di esecuzione recante l’elenco degli Stati diversi dai paesi del SEE, dalla Svizzera e dal Regno Unito che si ritiene applichino CORSIA ai fini della presente direttiva, con l’anno 2019 come base di riferimento per il periodo dal 2021 al 2023, e con l’85 % delle emissioni del 2019 come base di riferimento a decorrere dal 2024. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 2. 4.   In conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2026 dai voli da o verso gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. 5.   In conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2026 dai voli tra il SEE e gli Stati non elencati nell’atto di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, diversi dai voli verso la Svizzera e verso il Regno Unito. 6.   In conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3 del presente articolo e dagli Stati il cui PIL pro capite è pari o superiore alla media dell’Unione. 7.   Se accerta l’esistenza di una distorsione significativa della concorrenza, quale una distorsione causata dal fatto che i paesi terzi attuano CORSIA in modo meno rigoroso nel proprio diritto interno o non applicano CORSIA allo stesso modo a tutti gli operatori aerei, a danno degli operatori aerei titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, la Commissione adotta atti di esecuzione per esentare tali operatori aerei dagli obblighi di compensazione di cui all’articolo 12, paragrafo 9, per quanto riguarda le emissioni dei voli da e verso tali Stati.. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 2. 8.   Se gli operatori aerei che sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o che sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro, effettuano voli tra due Stati che figurano nell’atto di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, compresi i voli effettuati tra la Svizzera, il Regno Unito e gli Stati che figurano nell’atto di esecuzione adottato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, e tali Stati consentono loro di utilizzare unità diverse da quelle figuranti nell’elenco adottato a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 8, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che autorizzano tali operatori aerei a utilizzare tipi di unità supplementari rispetto a quelli nell’elenco o a non essere vincolati alle condizioni di cui all’articolo 11 bis, paragrafi 2 e 3, per le emissioni dei suddetti voli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 2.» ; 10) gli articoli 28 bis 28 ter sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 28 bis Deroghe applicabili in vista dell’attuazione obbligatoria della misura mondiale dell’ICAO basata sul mercato 1.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 14, paragrafo 3, e all’articolo 16, gli Stati membri considerano ottemperati gli obblighi precisati in tali disposizioni e non adottano alcun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda: a) tutte le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in Stati non appartenenti al SEE, ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera, in ogni anno civile dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, fatto salvo il riesame di cui all’articolo 28 ter; b) tutte le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE e un aerodromo situato in un’altra regione del SEE in ogni anno civile dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all’articolo 28 ter. Ai fini degli articoli 11 bis, 12 e 14, le emissioni verificate prodotte da voli diversi da quelli di cui al primo comma del presente paragrafo sono considerate emissioni verificate dell’operatore aereo. 2.   In deroga all’articolo 3 quinquies, paragrafo 3, il quantitativo di quote che ogni Stato membro deve mettere all’asta per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni a esso attribuita per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. 3.   In deroga all’articolo 3 octies, gli operatori aerei non sono tenuti a trasmettere piani di monitoraggio che stabiliscano le misure per il controllo e la comunicazione delle emissioni in relazione ai voli cui si applicano le deroghe di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. 4.   In deroga agli articoli 3 octies, 12, 15 e 18 bis, quando un operatore aereo registra una quantità totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2, o quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3 000 tonnellate di CO2 prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 (*5) della Commissione e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all’ETS. Gli Stati membri possono mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali, purché tali procedure forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dallo strumento per emettitori di entità ridotta. 5.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica ai paesi con i quali è stato raggiunto un accordo ai sensi dell’articolo 25 o 25 bis, solo conformemente ai termini di tale accordo. Articolo 28 ter Relazioni e riesame della Commissione sull’attuazione della misura mondiale dell’ICAO basata sul mercato 1.   Prima del 1o gennaio 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nei negoziati in sede di ICAO al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni dal 2021, con particolare riferimento: a) agli strumenti pertinenti dell’ICAO, comprese le norme e le pratiche raccomandate, nonché ai progressi compiuti nell’attuazione di tutti gli elementi del paniere di misure dell’ICAO per il conseguimento dell’obiettivo globale indicativo a lungo termine adottato in occasione della 41a assemblea dell’ICAO; b) alle raccomandazioni approvate dal Consiglio dell’ICAO pertinenti ai fini della misura mondiale basata sul mercato, comprese le eventuali modifiche alle basi di riferimento; c) alla creazione di un registro globale; d) alle misure nazionali adottate dai paesi terzi al fine di attuare la misura mondiale basata sul mercato che deve essere applicata alle emissioni a decorrere dal 2021; e) al livello di partecipazione dei paesi terzi alla compensazione ai sensi di CORSIA, comprese le implicazioni delle loro riserve relativamente a tale partecipazione; e f) ad altri pertinenti sviluppi internazionali e strumenti applicabili, nonché ai progressi compiuti per ridurre l’impatto complessivo del trasporto aereo sui cambiamenti climatici. In linea con il bilancio globale nel quadro dell’accordo di Parigi, la Commissione riferisce altresì in merito agli sforzi compiuti per conseguire l’obiettivo globale indicativo a lungo termine del settore del trasporto aereo di azzerare, entro il 2050, le emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo, in base ai criteri di cui alle lettere da a) a f). 2.   Entro il 1o luglio 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’integrità ambientale della misura mondiale basata sul mercato dell’ICAO, compresa la sua ambizione generale in relazione agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi, il livello di partecipazione alla compensazione ai sensi di CORSIA, la sua applicabilità, la trasparenza, le sanzioni in caso di non conformità, i processi di partecipazione pubblica, la qualità dei crediti di compensazione, il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni, i registri, la rendicontabilità nonché le norme relative all’uso dei biocarburanti. La Commissione pubblica tale relazione entro il 1o luglio 2026. 3.   La relazione della Commissione di cui al paragrafo 2 è corredata da una proposta legislativa di modifica della presente direttiva, se del caso, che sia coerente con l’obiettivo di contenimento della temperatura previsto dall’accordo di Parigi, con l’impegno dell’Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 in tutti i settori economici e con l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, e con lo scopo di preservare l’integrità ambientale e l’efficacia dell’azione per il clima dell’Unione. Una proposta che correda la relazione comprende, se del caso, l’applicazione dell’EU ETS ai voli in partenza da aerodromi situati in stati all’interno del SEE verso aerodromi situati al di fuori del SEE a partire dal gennaio 2027 e esclude i voli in arrivo da aerodromi situati al di fuori del SEE. Qualora dalla relazione di cui al paragrafo 2 risulti che: a) l’assemblea dell’ICAO non ha rafforzato entro il 31 dicembre 2025 CORSIA in linea con il suo obiettivo globale indicativo a lungo termine, al fine di conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi; oppure b) gli Stati elencati nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 25 bis, paragrafo 3, rappresentano meno del 70 % delle emissioni del trasporto aereo internazionale utilizzando i dati disponibili più recenti. La proposta che correda la relazione prevede inoltre, se del caso, la possibilità per gli operatori aerei di detrarre tutti i costi sostenuti dalla compensazione su tali rotte nell’ambito di CORSIA, onde evitare la doppia imposizione. Se le condizioni di cui al primo paragrafo, lettere a) e b), non sono soddisfatte, la proposta modifica la presente direttiva, se del caso, per continuare ad applicare l’EU ETS soltanto ai voli all’interno del SEE, ai voli diretti verso la Svizzera e il Regno Unito e ai voli verso Stati non elencati nell’atto di esecuzione adottato in applicazione dell’articolo 25 bis, paragrafo 3. (*5)  Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all’approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 25).»;" 11) all’articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Nel 2026 la Commissione include nella relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 5, i seguenti elementi: a) una valutazione degli impatti ambientali e climatici dei voli inferiori a 1 000 km e l’esame delle opzioni per ridurre tali impatti, tra cui un esame dei modi alternativi di trasporto pubblico disponibili e un maggiore uso di carburanti sostenibili per l’aviazione; b) una valutazione degli impatti ambientali e climatici dei voli effettuati da operatori esentati a norma delle lettere h) o k) della voce “Trasporto aereo” nella colonna “Attività” della tabella dell’allegato I e l’esame delle opzioni per ridurre tali impatti; c) una valutazione degli impatti sociali della presente direttiva nel settore del trasporto aereo, anche per quanto riguarda la forza lavoro e i costi dei viaggi aerei; e d) una valutazione della connettività aerea delle isole e dei territori remoti, tenendo conto anche della competitività e della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché degli impatti ambientali e climatici. La relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 5, se del caso, è presa in considerazione anche ai fini della futura revisione della presente direttiva.» ; 12) Gli allegati I e IV sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
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