Art. 22
Sanzioni
In vigore dal 14 dic 2022
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro il 17 ottobre 2024, e provvedono poi a darle immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
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