Art. 21

Vigilanza ed esecuzione

In vigore dal 14 dic 2022
Vigilanza ed esecuzione 1.   Per valutare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva da parte dei soggetti individuati come soggetti critici ai sensi dell’, paragrafo 1 dagli Stati membri, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri e dei mezzi per: a) effettuare ispezioni in loco dell’infrastruttura critica e dei siti utilizzati dal soggetto critico per fornire i suoi servizi essenziali, e vigilare da remoto sulle misure adottate dai soggetti critici conformemente all’; b) svolgere o disporre controlli nei confronti dei soggetti critici. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano i poteri e i mezzi per richiedere, qualora necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva, che i soggetti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 che sono stati individuati come soggetti critici ai sensi della presente direttiva forniscano, entro un ragionevole periodo di tempo stabilito da dette autorità: a) le informazioni necessarie per valutare se le misure adottate da tali soggetti per garantire la loro resilienza soddisfino i requisiti stabiliti all’; b) la prova dell’effettiva attuazione di tali misure, inclusi i risultati di un controllo svolto da un revisore indipendente e qualificato, selezionato da tale soggetto, ed effettuato a spese di questo. Quando richiede tali informazioni l’autorità competente indica lo scopo della richiesta specificando il tipo di informazioni da fornire. 3.   Fatta salva la possibilità di irrogare sanzioni ai sensi dell’, le autorità competenti possono esigere, a seguito delle azioni di vigilanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i soggetti critici interessati adottino entro un ragionevole periodo di tempo da esse stabilito le misure necessarie e proporzionate per porre rimedio a qualsiasi violazione individuata della presente direttiva e forniscano loro informazioni sulle misure adottate. Tali provvedimenti tengono conto, in particolare, della gravità della violazione. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possano essere esercitati solo fatte salve le opportune garanzie. Deve essere garantito, in particolare, che tali poteri siano esercitati in modo obiettivo, trasparente e proporzionato e che siano debitamente tutelati i diritti e gli interessi legittimi, quali la protezione dei segreti commerciali e aziendali, dei soggetti critici interessati, inclusi il diritto al contraddittorio, i diritti della difesa e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando un’autorità competente ai sensi della presente direttiva valuta il rispetto degli obblighi da parte di un soggetto critico ai sensi del presente articolo, tale autorità competente informi le autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 A tale fine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ai sensi della presente direttiva possano chiedere alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 di esercitare i propri poteri di vigilanza ed esecuzione nei confronti di un soggetto ai sensi di tale direttiva individuato come soggetto critico ai sensi della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ai sensi della presente direttiva cooperino e scambino informazioni con tali autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2022:2557:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo