Art. 20

Sostegno della Commissione alle autorità competenti e ai soggetti critici

In vigore dal 14 dic 2022
Sostegno della Commissione alle autorità competenti e ai soggetti critici 1.   La Commissione sostiene, se del caso, gli Stati membri e i soggetti critici nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva. Essa prepara una rassegna, a livello dell’Unione, dei rischi transfrontalieri e intersettoriali per la fornitura dei servizi essenziali, organizza le missioni di consulenza di cui all’, paragrafo 4, e all’ e agevola lo scambio di informazioni fra gli Stati membri ed esperti in tutta l’Unione. 2.   La Commissione integra le attività degli Stati membri di cui all’ sviluppando migliori prassi, materiali e metodologie di orientamento, così come attività di formazione ed esercitazioni transfrontaliere per testare la resilienza dei soggetti critici. 3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito alle risorse finanziarie a disposizione degli Stati membri a livello di Unione per rafforzare la resilienza dei soggetti critici.
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