Art. 2
Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE
In vigore dal 12 dic 2022
Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE
La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è così modificata:
1)
all’articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione;
b)
ai materiali di pre-base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;
2)
all’articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione;
b)
ai materiali di base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;
3)
all’articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;
b)
ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [(Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;
4)
all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
ai materiali CAC durante la crioconservazione;
b)
ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;
5)
l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Misure transitorie
Fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1o gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento al presente articolo sull’etichetta e su un documento.»;
6)
gli allegati I, II, IV e V sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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