Art. 1
Modifiche della direttiva 2003/90/CE
In vigore dal 23 set 2022
Modifiche della direttiva 2003/90/CE
La direttiva 2003/90/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per quanto riguarda la differenziabilità, l’omogeneità e la stabilità, fatto salvo il disposto del secondo comma:
a)
le specie elencate nell’allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei “Protocolli per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità”, formulati dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;
b)
le specie elencate nell’allegato II sono conformi alle linee direttrici per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.
In deroga al primo comma, per quanto riguarda l’omogeneità, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato IV, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni elencate nella parte B di tale allegato.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande di registrazione delle varietà e ai risultati degli esami di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) concernenti tali varietà biologiche.»;
b)
al paragrafo 3 sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:
«In deroga al primo comma, per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato IV, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni fissate nella parte B di tale allegato.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande e ai risultati degli esami del valore colturale e di utilizzazione (VCU) concernenti tali varietà biologiche.»;
2)
il testo che figura nell’allegato della presente direttiva è aggiunto come allegati IV e V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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