Art. 1

In vigore dal 6 apr 2022
La direttiva 2006/1/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Ogni Stato membro consente l’utilizzazione nel suo territorio di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che:»; ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il veicolo sia immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro e, se del caso, utilizzato conformemente ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 (*1) e (CE) n. 1072/2009 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio; (*1)  Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51)." (*2)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;" b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), dev’essere comprovato mediante la presentazione dei documenti seguenti, in formato cartaceo o elettronico, che devono trovarsi a bordo del veicolo:»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per far sì che, per il trasporto di merci su strada, le imprese stabilite nel proprio rispettivo territorio possano utilizzare i veicoli noleggiati alle stesse condizioni dei veicoli di loro appartenenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’. 2.   Se il veicolo noleggiato è immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa di trasporto su strada può: a) limitare il periodo di utilizzazione del veicolo noleggiato nel suo territorio, a condizione che da parte della stessa impresa di trasporto su strada sia autorizzata l’utilizzazione di tale veicolo per un periodo di almeno due mesi consecutivi in un determinato anno civile; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non vada oltre il termine stabilito da detto Stato membro; b) richiedere che il veicolo noleggiato sia immatricolato conformemente alle norme nazionali in materia di immatricolazione dopo un periodo non inferiore a 30 giorni; in tal caso lo Stato membro può esigere che il contratto di noleggio non abbia una durata superiore al periodo di circolazione precedente l’obbligo di registrazione; c) limitare il numero dei veicoli noleggiati che un’impresa può utilizzare purché il numero minimo di veicoli di cui è consentita l’utilizzazione sia almeno pari al 25 % del parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, il 31 dicembre dell’anno precedente l’utilizzazione del veicolo noleggiato o il giorno in cui l’impresa inizia a utilizzare il veicolo noleggiato, come stabilito dallo Stato membro. Tuttavia, nel caso di un’impresa che dispone di un parco totale di più di uno e meno di quattro veicoli, è consentita l’utilizzazione di almeno uno di tali veicoli. Il numero minimo di cui alla presente lettera si riferisce al parco di veicoli per il trasporto di merci a disposizione dell’impresa sulla base dei veicoli immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di tale Stato membro; d) limitare l’utilizzazione di tali veicoli per le operazioni di trasporto per conto proprio.»; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il numero di immatricolazione di un veicolo noleggiato utilizzato da un’impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi sia iscritto nel registro elettronico nazionale di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente e si prestano prontamente assistenza reciproca, nonché forniscono qualunque informazione pertinente al fine di agevolare l’attuazione e l’applicazione della presente direttiva. A tal fine, ciascuno degli Stati membri designa un punto di contatto nazionale responsabile dello scambio di informazioni con gli altri Stati membri. 3.   Lo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada (European Registers of Road Transport Undertakings — ERRU), come specificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione (*3). 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni fornite a norma del presente articolo siano utilizzate soltanto in relazione alle questioni per cui sono state richieste. Qualsiasi trattamento di dati personali è effettuato unicamente in ottemperanza alla presente direttiva e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). 5.   La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproche sono prestate a titolo gratuito. 6.   Una richiesta di informazioni non impedisce che le autorità competenti adottino misure in conformità delle pertinenti normative dell’Unione e nazionali per indagare su possibili violazioni delle norme derivanti dal recepimento della presente direttiva e prevenire le medesime. 7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfi gli obblighi di informazione di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, come specificato all’articolo 16, paragrafo 2, terzo e quinto comma, e all’articolo 16, paragrafi 3 e 4 di tale regolamento. 8.   Entro 14 mesi dall’adozione di un atto di esecuzione che stabilisce una formula comune per il calcolo della classificazione del rischio di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nei registri elettronici nazionali al fine di consentire l’interconnessione dei registri e che specificano le funzionalità necessarie al fine di rendere dette informazioni accessibili alle autorità competenti durante i controlli su strada. Detti requisiti minimi e funzionalità devono essere conformi ai requisiti e alle funzionalità stabiliti a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, della presente direttiva. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati di cui al paragrafo 1 siano accessibili alle autorità competenti durante i controlli su strada. (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1o aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4)." (*4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*5)  Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).»;" 4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 bis Entro il 7 agosto 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sugli effetti della presente direttiva. Tale relazione contiene informazioni sull’utilizzazione di veicoli noleggiati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l’impresa che li prende a noleggio. La relazione presta particolare attenzione all’impatto sulla sicurezza stradale, sull’ambiente, sulle entrate fiscali e sull’applicazione delle norme in materia di cabotaggio in conformità del regolamento (CE) n. 1072/2009. Sulla base di tale relazione la Commissione valuta se sia necessario proporre misure supplementari. Articolo 5 ter 1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. (*6)  Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1)." (*7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."
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