Art. 2
Modifiche della direttiva 1999/37/CE
In vigore dal 24 feb 2022
Modifiche della direttiva 1999/37/CE
L’allegato I della direttiva 1999/37/CE è così modificato:
1)
il punto II.6 (V.7) è sostituito dal seguente:
«(V.7)
emissioni di CO2 (in g/km) o emissioni specifiche di CO2 laddove indicate al punto 49.5 del certificato di conformità CE dei veicoli pesanti, quale definito nell’appendice dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (*) o al punto 49.5 del certificato di omologazione individuale del veicolo definito nell’appendice 1 dell’allegato III di tale regolamento.
(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione del 15 aprile 2020 che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).»;"
2)
è aggiunto il punto seguente:
«(V.10)
classe di emissione di CO2 dei veicoli pesanti determinata al momento della prima immatricolazione, conformemente all’articolo 7 octies-bis, paragrafo 2, della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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