Art. 1
In vigore dal 15 dic 2021
Nella direttiva 2009/65/CE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 82 bis
1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora una società d’investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un documento contenente le informazioni chiave conforme ai requisiti per i predetti documenti di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), le autorità competenti considerino tale documento conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori di cui agli articoli da 78 a 82 e all’articolo 94 della presente direttiva.
2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non impongano a una società d’investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione di redigere le informazioni chiave per gli investitori conformemente agli articoli da 78 a 82 e all’articolo 94 della presente direttiva qualora rediga, consegni, riveda e traduca un documento contenente le informazioni chiave conforme ai requisiti per i documenti contenenti le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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