Art. 1

Controlli dell’assicurazione

In vigore dal 24 nov 2021
La direttiva 2009/103/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: «1) “veicolo”: a) qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: i) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o ii) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; b) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui alla lettera a), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno. Fatte salve le lettere a) e b), le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi della presente direttiva;»; b) è inserito il punto seguente: «1 bis) “uso del veicolo” ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;»; c) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) “persona lesa” o “parte lesa” ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli;»; d) è aggiunto il punto seguente: «8) “Stato membro di origine” lo Stato membro di origine quale definito all’articolo 13, punto 8, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).»;" 2) l’ è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.»; b) dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «La presente direttiva non si applica all’uso di un veicolo in eventi e attività sportivi motoristici, tra cui corse, gare, allenamenti, prove e dimostrazioni in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in uno Stato membro, per i quali lo Stato membro garantisce che l’organizzatore dell’attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un’assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti, ma non necessariamente i danni ai piloti partecipanti e ai rispettivi veicoli.»; 3) l’ è sostituito dal seguente: « Controlli dell’assicurazione 1.   Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare tali controlli sull’assicurazione, a condizione che essi non siano discriminatori e siano necessari e proporzionati per raggiungere la finalità perseguita, e a) siano effettuati nell’ambito di una verifica non esclusivamente finalizzata al controllo dell’assicurazione; o b) rientrino in un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale, anche sui veicoli che normalmente stazionano nel territorio dello Stato membro che effettua il controllo, e non richiedano che il veicolo si fermi. 2.   In base alla legge dello Stato membro cui è soggetto l’autore del controllo, i dati personali possono essere trattati, ove necessario, al fine di impedire la circolazione di veicoli non assicurati in Stati membri diversi dallo Stato membro sul cui territorio stazionano abitualmente. Tale legge deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e stabilisce altresì misure adeguate a salvaguardia dei diritti e delle libertà dell’interessato e dei suoi legittimi interessi. Tali misure degli Stati membri specificano in particolare lo scopo esatto del trattamento dei dati, fanno riferimento alla pertinente base giuridica, rispettano i requisiti di sicurezza applicabili e i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità, nonché stabiliscono un periodo commisurato di conservazione dei dati. I dati personali trattati a norma del presente articolo esclusivamente ai fini dello svolgimento di un controllo dell’assicurazione sono conservati soltanto per il tempo necessario al summenzionato fine e, una volta conseguito, sono completamente cancellati. Se dal controllo dell’assicurazione emerge che il veicolo è coperto da assicurazione obbligatoria a norma dell’, il soggetto che effettua il controllo cancella immediatamente tali dati. Qualora il controllo non consenta di determinare se un veicolo è coperto da assicurazione obbligatoria a norma dell’, i dati sono conservati soltanto per un periodo di tempo limitato, non superiore al tempo necessario ad accertare l’esistenza di una copertura assicurativa. (*2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;" 4) all’articolo 5 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3.   Gli Stati membri possono derogare all’ per quanto concerne i veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o sia stata adottata un’altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’. Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. 4.   Gli Stati membri possono derogare all’ per quanto concerne i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, conformemente al diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’. Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. 5.   Gli Stati membri possono derogare all’ per quanto concerne i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato, conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri che derogano all’ per i veicoli di cui al primo comma provvedono affinché a tali veicoli sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’. Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l’incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. 6.   Se a norma del paragrafo 5 uno Stato membro deroga all’ per i veicoli il cui uso sulle strade pubbliche non è autorizzato, tale Stato membro può anche derogare all’articolo 10 per quanto concerne l’indennizzo dei danni causati da tali veicoli in zone non accessibili al pubblico per via di una restrizione giuridica o fisica all’accesso a tali zone, quali definite dal suo diritto nazionale. 7.   In conformità dei paragrafi da 3 a 6, gli Stati membri notificano alla Commissione il ricorso a una deroga e le modalità specifiche della sua attuazione. La Commissione pubblica l’elenco di tali deroghe.»; 5) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Importi minimi 1.   Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione di cui all’ sia obbligatoria per gli importi minimi seguenti: a) nel caso di danni alle persone: 6 450 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o 1 300 000 EUR per persona lesa; b) nel caso di danno alle cose, 1 300 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese. Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, gli importi minimi sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso di cambio al 22 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Ogni cinque anni a decorrere dal 22 dicembre 2021, la Commissione riesamina gli importi di cui al paragrafo 1, in linea con l’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 28 ter riguardo all’adeguamento di tali importi all’IPCA entro sei mesi dopo la fine di ciascun periodo di cinque anni. Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, gli importi sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso di cambio della data del calcolo dei nuovi importi minimi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (*3)  Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).»;" 6) il titolo del capo 4 è sostituito dal seguente: «CAPO 4 RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA UN VEICOLO NON IDENTIFICATO O DA UN VEICOLO PER IL QUALE NON VI È STATO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO D’ASSICURAZIONE A NORMA DELL’ E RISARCIMENTO IN CASO DI INSOLVENZA »; 7) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o meno all’intervento dell’organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l’organismo e la persona o le persone responsabili del sinistro e altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti a indennizzare la persona lesa per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri, in qualsiasi modo, che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.»; b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   La persona lesa può in ogni caso rivolgersi direttamente all’organismo che, in base a informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell’indennizzo.»; c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando l’organismo è intervenuto per gravi danni alle persone lese nel medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non possono escludere l’indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una franchigia non superiore a 500 EUR che può essere imputata alla persona lesa che ha subito i danni alle cose.»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Ogni Stato membro applica al pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, fatta salva qualsiasi altra prassi più favorevole alle persone lese.»; 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 bis Protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi nel loro Stato membro di residenza in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione 1.   Ogni Stato membro crea o autorizza un organismo incaricato di indennizzare le persone lese che risiedono all’interno del suo territorio, almeno entro i limiti dell’assicurazione obbligatoria, per i danni alle cose o i danni alle persone causati da un veicolo assicurato da un’impresa di assicurazione, a partire dal momento in cui: a) l’impresa di assicurazione è soggetta a una procedura fallimentare; o b) l’impresa di assicurazione è soggetta a una procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE. 2.   Ogni Stato membro adotta le misure appropriate affinché l’organismo di cui al paragrafo 1 disponga di fondi sufficienti per indennizzare le persone lese conformemente alle norme definite al paragrafo 10 laddove siano dovuti pagamenti compensativi nelle situazioni previste dal paragrafo 1, lettere a) e b). Tali misure possono includere obblighi in termini di contributi finanziari, a condizione che siano imposti esclusivamente alle imprese di assicurazione autorizzate dallo Stato membro che li impone. 3.   Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE, ogni Stato membro provvede affinché, ogniqualvolta un tribunale competente o qualsiasi altra autorità competente emana un’ordinanza o adotta una decisione concernente l’avvio della procedura di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), nei confronti di un’impresa di assicurazione per la quale detto Stato membro è lo Stato membro di origine, tale ordinanza o decisione è resa pubblica. L’organismo di cui al paragrafo 1 stabilito nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione garantisce che tutti gli organismi di cui al paragrafo 1, in tutti gli Stati membri, siano tempestivamente informati di tale ordinanza o decisione. 4.   La persona lesa può presentare una richiesta di indennizzo direttamente all’organismo di cui al paragrafo 1. 5.   Alla ricezione della richiesta, l’organismo di cui al paragrafo 1 informa l’organismo equivalente dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione e l’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, o il suo amministratore straordinario o liquidatore quali definiti, rispettivamente, all’articolo 268, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva 2009/138/CE di aver ricevuto una richiesta di indennizzo dalla persona lesa. 6.   L’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, ovvero il suo amministratore straordinario o liquidatore, informa l’organismo di cui al paragrafo 1 nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta anche dall’organismo di cui al paragrafo 1. 7.   Gli Stati membri garantiscono che l’organismo di cui al paragrafo 1, sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dalla persona lesa su sua richiesta, fornisca alla persona lesa un’offerta d’indennizzo motivata o una risposta motivata a norma del secondo comma del presente paragrafo, conformemente al diritto nazionale applicabile, entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta all’organismo. Ai fini del primo comma, l’organismo: a) presenta un’offerta di indennizzo motivata, con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all’indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati; b) fornisce una risposta motivata ai punti sollevati nella richiesta, con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all’indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati. 8.   Laddove l’indennizzo sia dovuto in conformità del paragrafo 7, lettera a), secondo comma, l’organismo di cui al paragrafo 1 provvede a indennizzare la persona lesa senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall’accettazione, da parte della persona lesa, dell’offerta motivata di indennizzo di cui al paragrafo 7, lettera a), secondo comma. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, i requisiti relativi al pagamento dell’indennizzo di cui al primo comma si applicano a detti danni parzialmente quantificati a partire dal momento in cui è accettata la corrispondente offerta motivata di indennizzo. 9.   Gli Stati membri garantiscono che l’organismo di cui al paragrafo 1 disponga di tutti i poteri e le competenze necessari per poter cooperare a tempo debito con altri organismi di questo tipo in altri Stati membri, con gli organismi istituiti o autorizzati a norma dell’articolo 25 bis in tutti gli Stati membri e con altre parti interessate, inclusa un’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, il suo amministratore straordinario o liquidatore, e le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in tutte le fasi della procedura di cui al presente articolo. Tale cooperazione include la richiesta, l’ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche, se del caso. 10.   Nel caso in cui lo Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione di cui al paragrafo 1 differisca dallo Stato membro di residenza della persona lesa, l’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 ha diritto di esigere il rimborso totale della somma versata a titolo di indennizzo dall’organismo di cui al paragrafo 1 nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione. L’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione effettua il pagamento a favore dell’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 in tempi ragionevoli, entro sei mesi, salvo diversamente convenuto per iscritto da tali organismi, dopo aver ricevuto una richiesta per il rimborso in questione. L’organismo che ha provveduto all’ indennizzato ai sensi del primo comma è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o nei confronti della sua impresa di assicurazione, ad eccezione nei confronti del contraente o di un’altra persona assicurata che ha causato il sinistro nella misura in cui la responsabilità del contraente o della persona assicurata sia coperta dall’impresa di assicurazione insolvente a norma del diritto nazionale applicabile. Ogni Stato membro è tenuto a riconoscere tale diritto di surrogazione disposto da ogni altro Stato membro. 11.   I paragrafi da 1 a 10 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di: a) considerare l’indennizzo versato dall’organismo di cui al paragrafo 1 come sussidiario o meno; b) disciplinare la liquidazione dello stesso sinistro tra: i) l’organismo di cui al paragrafo 1; ii) la persona o le persone responsabili del sinistro; iii) altre imprese di assicurazione o altri organismi previdenziali tenuti ad indennizzare la persona lesa. 12.   Gli Stati membri non consentono che l’organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell’indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri non consentono che l’organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare. 13.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 o gli enti di cui al secondo comma del presente paragrafo si impegnano a concludere un accordo entro il 23 dicembre 2023 per dare attuazione al presente articolo, per quanto riguarda le loro funzioni e i loro obblighi e le procedure di rimborso a norma del presente articolo. A tal fine, entro il 23 giugno 2023 ogni Stato membro: a) istituisce o autorizza l’organismo di cui al paragrafo 1 e lo dota del potere a negoziare e concludere un siffatto accordo; o b) designa un ente e lo dota dei poteri per negoziare e concludere un siffatto accordo, al quale gli organismi di cui al paragrafo 1 aderiranno una volta istituiti o autorizzati. L’accordo di cui al primo comma è notificato immediatamente alla Commissione. Nel caso in cui l’accordo di cui al primo comma non sia concluso entro il 23 dicembre 2023, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 28 ter al fine di precisare i compiti e gli obblighi procedurali degli organismi di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda il rimborso.»; 9) all’articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente: «In caso di controversia tra l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e l’assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la persona lesa, gli Stati membri adottano le misure adeguate affinché sia designata senza indugio la parte tenuta a pagare l’indennizzo in prima istanza.»; 10) il titolo del capo 5 è sostituito dal seguente: «CAPO 5 CATEGORIE SPECIFICHE DI PERSONE LESE, CLAUSOLE DI ESCLUSIONE, UNICO PREMIO, VEICOLI SPEDITI DA UNO STATO MEMBRO AD UN ALTRO »; 11) il titolo dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: « Categorie specifiche di persone lese »; 12) l’articolo 13 è così modificato: a) al paragrafo 1: i) la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente: «1. Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi lesi a seguito di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’ che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:»; ii) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri hanno la facoltà, per i sinistri avvenuti nel loro territorio, di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la persona lesa può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale.»; b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri che, per il caso di veicoli rubati od ottenuti con la violenza, prevedono l’intervento dell’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, possono fissare per i danni alle cose una franchigia non superiore a 250 EUR, opponibile alla persona lesa.»; 13) all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all’articolo 13, punto 13), lettera b), della direttiva 2009/138/CE, quando un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri assicurano che il centro d’informazione di cui all’articolo 23 dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, dello Stato membro di destinazione, qualora diverso, nonché di qualsiasi altro Stato membro interessato, come lo Stato membro sul cui territorio si è verificato un sinistro o lo Stato membro in cui risiede la persona lesa, cooperino tra loro per garantire che le necessarie informazioni sul veicolo spedito di cui dispongono a norma dell’articolo 23 siano disponibili.»; 14) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 15 bis Tutela delle persone lese nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo 1.   Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un’assicurazione della responsabilità civile separata, la persona lesa può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all’impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove: a) possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo trainante; e b) il diritto nazionale applicabile preveda che l’assicuratore del rimorchio provveda all’indennizzo. L’impresa di assicurazione che ha indennizzato la persona lesa esercita l’azione di regresso nei confronti dell’impresa che ha assicurato il veicolo trainante, o dell’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, se e nella misura in cui è previsto dal diritto nazionale applicabile. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto nazionale applicabile che preveda norme più favorevoli alla persona lesa. 2.   Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante un rimorchio, l’assicuratore del rimorchio, salvo laddove il diritto nazionale applicabile lo obblighi a fornire un indennizzo completo, informa la persona lesa, su richiesta di quest’ultima e senza indebito ritardo: a) dell’identità dell’assicuratore del veicolo trainante; o b) qualora l’assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l’assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dall’articolo 10.»; 15) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Attestazione dello stato di rischio della garanzia Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un’attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri (“attestazione di sinistralità pregressa”). L’impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero tali attestazioni, rilascia l’attestazione di sinistralità pregressa al contraente entro quindici giorni dalla richiesta. Gli Stati membri utilizzano a tal fine il formulario dell’attestazione di sinistralità pregressa. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa emesse da altre imprese di assicurazione o altri organismi di cui al secondo comma, non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Gli Stati membri garantiscono che, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa ai fini della definizione dei premi, le imprese di assicurazione trattino le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un’impresa di assicurazione o dagli organismi di cui al secondo comma nello stesso Stato membro, ivi incluso per quanto riguarda l’applicazione di eventuali sconti. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione pubblichino una panoramica generale delle loro politiche per quanto riguarda l’uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi. La Commissione adotta, entro il 23 luglio 2023, atti di esecuzione che specifichino, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa di cui al secondo comma. Il modello contiene le seguenti informazioni: a) l’identità dell’impresa di assicurazione o dell’organismo che rilascia l’attestazione di sinistralità pregressa; b) l’identità del contraente, incluse le sue informazioni di contatto; c) il veicolo assicurato e il numero di identificazione del veicolo; d) la data di inizio e la data di cessazione della copertura assicurativa del veicolo; e) il numero dei sinistri comportanti responsabilità civile liquidati nel quadro del contratto di assicurazione del contraente nel periodo oggetto dell’attestazione di sinistralità pregressa, inclusa la data di ciascun sinistro; f) informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili negli Stati membri. La Commissione consulta tutte le parti interessate e collabora strettamente con gli Stati membri prima di adottare tali atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 2.»; 16) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 16 bis Strumenti di confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli 1.   Gli Stati membri possono scegliere di certificare strumenti che consentano ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria, indicati all’ come «strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell’assicurazione autoveicoli», qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. 2.   Uno strumento di confronto ai sensi del paragrafo 1: a) è operativamente indipendente dai prestatori dell’assicurazione obbligatoria di cui all’ e assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca; b) indica chiaramente l’identità dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto; c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto; d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità; e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell’ultimo aggiornamento; f) è aperto a qualsiasi prestatore dell’assicurazione obbligatoria di cui all’, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un’ampia gamma di offerte che copra un segmento significativo del mercato dell’assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all’utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati; g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate; h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e non sono vincolanti per i prestatori di servizi di assicurazione.»; 17) l’articolo 23 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o altre entità siano tenute a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), ai centri d’informazione e a informarli ogniqualvolta una polizza assicurativa perde validità o cessa di coprire un veicolo con numero di immatricolazione.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Il trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 è svolto nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.»; 18) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 25 bis Protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza nel caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione 1.   Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di indennizzare le persone lese che risiedono all’interno del suo territorio, nei casi contemplati dall’articolo 20, paragrafo 1, almeno entro i limiti dell’assicurazione obbligatoria, per i danni alle cose o i danni alle persone causati da un veicolo assicurato da un’impresa di assicurazione, a partire dal momento in cui: a) l’impresa di assicurazione è soggetta a una procedura fallimentare; o b) l’impresa di assicurazione è soggetta a una procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE. 2.   Ogni Stato membro adotta le misure appropriate affinché l’organismo di cui al paragrafo 1 disponga di fondi sufficienti per indennizzare le persone lese conformemente alle norme definite al paragrafo 10 laddove siano dovuti pagamenti compensativi nelle situazioni previste dal paragrafo 1, lettere a) e b). Tali misure possono includere obblighi in termini di contributi finanziari, a condizione che siano imposti esclusivamente alle imprese di assicurazione autorizzate dallo Stato membro che li impone. 3.   Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE, ogni Stato membro provvede affinché, ogniqualvolta un tribunale competente o qualsiasi altra autorità competente emana un’ordinanza o adotta una decisione concernente l’avvio della procedura di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), nei confronti di un’impresa di assicurazione per la quale detto Stato membro è lo Stato membro di origine, tale ordinanza o decisione è resa pubblica. L’organismo di cui al paragrafo 1 stabilito nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione garantisce che tutti gli organismi di cui al paragrafo 1 e tutti gli organismi d’indennizzo di cui all’articolo 24, in tutti gli Stati membri, siano tempestivamente informati di tale ordinanza o decisione. 4.   La persona lesa può presentare una richiesta di indennizzo direttamente all’organismo di cui al paragrafo 1. 5.   Alla ricezione della richiesta, l’organismo di cui al paragrafo 1 informa l’organismo equivalente dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione, l’organismo d’indennizzo di cui all’articolo 24 dello Stato membro di residenza della persona lesa e l’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, o il suo amministratore straordinario o liquidatore quali definiti, rispettivamente, all’articolo 268, paragrafo 1, rispettivamente lettere e) e f), della direttiva 2009/138/CE di aver ricevuto una richiesta di indennizzo dalla persona lesa. 6.   L’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, ovvero il suo amministratore straordinario o liquidatore, informa l’organismo di cui al paragrafo 1 nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta anche dall’organismo di cui al paragrafo 1. 7.   Gli Stati membri garantiscono che l’organismo di cui al paragrafo 1, sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dalla persona lesa su sua richiesta, fornisca alla persona lesa un’offerta d’indennizzo motivata o una risposta motivata a norma del secondo comma del presente paragrafo, conformemente al diritto nazionale applicabile, entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta all’organismo. Ai fini del primo comma, l’organismo: a) presenta un’offerta di indennizzo motivata, con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all’indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati; b) fornisce una risposta motivata ai punti sollevati nella richiesta, con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all’indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati. 8.   Laddove l’indennizzo sia dovuto in conformità del paragrafo 7, secondo comma, lettera a), l’organismo di cui al paragrafo 1 provvede a indennizzare la persona lesa senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall’accettazione, da parte della persona lesa, dell’offerta motivata di indennizzo di cui al paragrafo 7, secondo comma, lettera a). Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, i requisiti relativi al pagamento dell’indennizzo di cui al primo comma si applicano a detti danni parzialmente quantificati a partire dal momento in cui è accettata l’offerta motivata di indennizzo corrispondente. 9.   Gli Stati membri garantiscono che l’organismo di cui al paragrafo 1 disponga di tutti i poteri e le competenze necessari per poter cooperare a tempo debito con altri organismi di questo tipo in altri Stati membri, con gli organismi istituiti o autorizzati a norma degli articoli 10 bis e 24 in tutti gli Stati membri e con altre parti interessate, inclusa un’impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri ovvero il suo amministratore straordinario o liquidatore, e le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in tutte le fasi della procedura di cui al presente articolo. Tale cooperazione include la richiesta, l’ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche, se del caso. 10.   Nel caso in cui lo Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione di cui al paragrafo 1 differisca dallo Stato membro di residenza della persona lesa, l’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 ha diritto di esigere il rimborso totale della somma versata a titolo di indennizzo dall’organismo di cui al paragrafo 1 nello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione. L’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione effettua il pagamento a favore dell’organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 in un tempo ragionevole, non superiore a sei mesi, salvo diversamente convenuto per iscritto da tali organismi, dopo aver ricevuto una richiesta per il rimborso in questione. L’organismo che ha provveduto all’indennizzo conformemente al primo comma è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o nei confronti della sua impresa di assicurazione, ad eccezione nei confronti del contraente o di un’altra persona assicurata che ha causato il sinistro nella misura in cui la responsabilità del contraente o della persona assicurata sia coperta dall’impresa di assicurazione insolvente a norma del diritto nazionale applicabile. Ogni Stato membro è tenuto a riconoscere il diritto di surrogazione disposto da ogni altro Stato membro. 11.   I paragrafi da 1 a 10 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di considerare l’indennizzo versato dall’organismo di cui al paragrafo 1 come sussidiario o meno; b) di disciplinare la liquidazione dello stesso sinistro tra: i) l’organismo di cui al paragrafo 1; ii) la persona o le persone responsabili del sinistro; iii) altre imprese di assicurazione o altri organismi previdenziali tenuti ad indennizzare la persona lesa. 12.   Gli Stati membri non consentono che l’organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell’indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri non consentono che l’organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare. 13.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 o gli enti di cui al secondo comma del presente paragrafo si impegnano a concludere un accordo entro il 23 dicembre 2023 per dare attuazione al presente articolo, per quanto riguarda le loro funzioni e i loro obblighi e le procedure di rimborso a norma del presente articolo. A tal fine, entro il 23 giugno 2023 ogni Stato membro: a) autorizza l’organismo di cui al paragrafo 1 e lo dota dei poteri per negoziare e concludere un siffatto accordo; o b) designa un ente e lo dota dei poteri per negoziare e concludere un siffatto accordo, al quale l’organismo di cui al paragrafo 1 aderirà una volta istituito o autorizzato. L’accordo di cui al primo comma è notificato immediatamente alla Commissione. Nel caso in cui l’accordo di cui al primo comma non sia concluso entro il 23 dicembre 2023, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all’articolo 28 ter al fine di precisare i compiti e gli obblighi procedurali degli organismi di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda il rimborso.»; 19) all’articolo 26, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle persone lese, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.»; 20) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 26 bis Informazioni alle persone lese Gli Stati membri che istituiscono o autorizzano organismi d’indennizzo differenti a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, dell’articolo 24, paragrafo 1, e dell’articolo 25 bis, paragrafo 1, garantiscono che le persone lese abbiano accesso a informazioni essenziali sui possibili modi di presentare domanda d’indennizzo.»; 21) all’articolo 28, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri possono esigere che qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo che non rientri nella definizione di «veicolo» di cui all’, punto 1), e alla quale non si applichi l’, sia coperta da un’assicurazione autoveicoli che soddisfi i requisiti della presente direttiva»; 22) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 28 bis Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione (*4). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 28 ter Esercizio dei poteri delegati 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 22 dicembre 2021 Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma, e all’articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 22 dicembre 2021. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma, e all’articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*6). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma, e dell’articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 28 quater Valutazione e riesame 1.   Non oltre cinque anni dopo le rispettive date di applicazione degli articoli 10 bis e 25 bis di cui all’articolo 30, secondo, terzo e quarto comma, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e il finanziamento degli organismi di cui agli articoli 10 bis e 25 bis e sulla cooperazione tra di essi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Per quanto riguarda il finanziamento di tali organismi, la relazione include almeno: a) una valutazione delle capacità e delle esigenze di finanziamento degli organismi d’indennizzo in relazione alle loro potenziali responsabilità, tenendo conto del rischio di insolvenza degli assicuratori di autoveicoli nei mercati degli Stati membri; b) una valutazione dell’armonizzazione dell’approccio di finanziamento degli organismi d’indennizzo; c) se la relazione è accompagnata da una proposta legislativa, una valutazione dell’impatto dei contributi sui premi dei contratti di assicurazione autoveicoli. 2.   Non oltre il 24 dicembre 2030, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo nella quale valuta l’attuazione della presente direttiva, ad eccezione degli elementi interessati dalla valutazione di cui al paragrafo 1, segnatamente per quanto concerne: a) l’applicazione della presente direttiva con riferimento agli sviluppi tecnologici, in particolare relativi ai veicoli autonomi e semi-autonomi; b) l’adeguatezza dell’ambito di applicazione della presente direttiva, tenuto conto dei rischi di sinistri posti dai diversi autoveicoli; c) nell’ambito di un riesame, l’efficacia dei sistemi di scambio di informazioni a fini di controlli assicurativi nelle situazioni transfrontaliere, inclusa, se del caso, una valutazione della possibilità, per tali casi, di ricorrere ai sistemi di scambio di informazioni esistenti, e ad ogni modo un’analisi degli obiettivi dei sistemi di scambio di informazioni e una valutazione dei loro costi; e d) il ricorso, da parte delle imprese di assicurazione, a sistemi in virtù dei quali i premi sono influenzati dalle attestazioni di sinistralità pregressa dei contraenti, tra cui i sistemi bonus-malus o lo sconto sul premio in assenza di sinistri. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. (*4)  Decisione 2004/9/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34)." (*5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)." (*6)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 23) all’articolo 30, sono aggiunti i commi seguenti: «L’articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 12, si applica dalla data dell’accordo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 13, primo comma, o dalla data di applicazione dell’atto delegato della Commissione di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma. L’articolo 25 bis, paragrafi da 1 a 12, si applica dalla data dell’accordo di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 13, primo comma, o dalla data di applicazione dell’atto delegato della Commissione di cui all’articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma. Tuttavia, l’articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 12, e l’articolo 25 bis, paragrafi da 1 a 12, non si applicano prima del 23 dicembre 2023. L’articolo 16, secondo comma, seconda frase, e il terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dal 23 aprile 2024 o dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 16, sesto comma, se tale data è successiva.».
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