Art. 1
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
In vigore dal 24 nov 2021
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
La direttiva 2013/34/UE è così modificata:
1)
all’ è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli da 48 bis a 48 sexies e dall’articolo 51 si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le succursali aperte in uno Stato membro da un’impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro ma avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell’allegato I. L’ si applica con riguardo a tali succursali nella misura in cui sono applicabili a dette succursali gli articoli da 48 bis a 48 sexies e l’articolo 51.»;
2)
dopo l’articolo 48 è inserito il capo seguente:
«CAPO 10 bis
COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SULL’IMPOSTA SUL REDDITO
Articolo 48 bis
Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito
1. Ai fini del presente capo si intende per:
1)
“impresa capogruppo”: l’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese;
2)
“bilancio consolidato”: il bilancio preparato dall’impresa controllante che presenta la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico delle imprese incluse nel consolidamento come se fossero un’unica impresa;
3)
“giurisdizione fiscale”: una giurisdizione, corrispondente o no a uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l’imposta sul reddito delle società;
4)
“impresa autonoma”: un’impresa che non fa parte di un gruppo quale definito all’, punto 11.
2. Ai fini dell’articolo 48 ter della presente direttiva, “ricavi” ha lo stesso significato di:
a)
“ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”, per le imprese soggette al diritto di uno Stato membro che non applicano i principi contabili internazionali adottati sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002; o
b)
“ricavi” quali definiti dal quadro di informativa finanziaria o ai sensi del quadro di informativa finanziaria sulla base del quale sono preparati i bilanci, per le altre imprese.
Articolo 48 ter
Imprese e succursali tenute a presentare la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito
1. Gli Stati membri esigono che le imprese capogruppo soggette alla loro legislazione nazionale qualora i ricavi consolidati alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dal loro bilancio consolidato, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente di tali due esercizi consecutivi.
Gli Stati membri dispongono che un’impresa capogruppo non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al primo comma qualora i ricavi consolidati complessivi alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000 EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dal suo bilancio consolidato.
Gli Stati membri esigono che le imprese autonome disciplinate dalla loro legislazione nazionale qualora i ricavi alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dai loro bilanci d’esercizio, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi.
Gli Stati membri dispongono che un’impresa autonoma non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al terzo comma qualora i ricavi complessivi alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000 EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dai suoi bilanci.
2. Gli Stati membri dispongono che le norme di cui al paragrafo 1 non si applichino alle imprese autonome, alle imprese capogruppo e loro partecipate qualora tali imprese, comprese le loro succursali, siano stabilite o abbiano una sede fissa di attività economica o un’attività economica permanente nel territorio di un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale.
3. Gli Stati membri dispongono che la norma di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi alle imprese autonome e alle imprese capogruppo qualora tali imprese e loro partecipate pubblichino informazioni, a norma dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) comprensive di informazioni sulle loro attività e su tutte le attività di tutte le imprese partecipate incluse nel bilancio consolidato.
4. Gli Stati membri esigono che le imprese figlie medie e grandi di cui all’, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un’impresa capogruppo non soggetta alla legislazione di uno Stato membro, qualora i ricavi consolidati ‘alla data di chiusura del bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dal suo bilancio consolidato, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito riguardante tale impresa capogruppo e relativa al più recente dei suddetti due esercizi consecutivi.
Se le informazioni o la comunicazione non sono disponibili, l’impresa figlia chiede alla propria impresa capogruppo di fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai suoi obblighi a norma del primo comma. Qualora le imprese capogruppo non forniscano tutte le informazioni richieste, l’impresa figlia redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito contenente tutte le informazioni in suo possesso, o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che la sua impresa capogruppo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
Gli Stati membri dispongono che le imprese figlie medie e grandi non siano più soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo qualora i ricavi consolidati complessivi dell’impresa capogruppo alla data di chiusura del bilancio scendano al di sotto di 750 000 000 EUR per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi, come risulta dal suo bilancio consolidato.
5. Gli Stati membri esigono che le succursali aperte nei loro territori da imprese non soggette al diritto di uno Stato membro pubblichino e rendano accessibili una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma di cui al sesto comma, lettera a), relativa al più recente dei due ultimi esercizi consecutivi.
Qualora tali informazioni o tale comunicazione non siano disponibili, la o le persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità di cui all’articolo 48 sexies, paragrafo 2, chiedono all’impresa capogruppo non soggetta al diritto di uno Stato membro o all’impresa autonoma di cui al sesto comma, lettera a), del presente paragrafo, di fornire loro tutte le informazioni necessarie per consentire di adempiere ai loro obblighi.
Nel caso in cui siano fornite tutte le informazioni richieste, la succursale redige, pubblica e rende accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito contenente tutte le informazioni in suo possesso, o da essa ottenute o acquisite, nonché una dichiarazione attestante che l’impresa capogruppo o l’impresa autonoma non aveva messo a disposizione le informazioni necessarie.
Gli Stati membri dispongono che gli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo si applichino solo alle succursali i cui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni abbiano superato la soglia quale recepita a norma dell’, paragrafo 2, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.
Gli Stati membri dispongono che una succursale soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo non sia più soggetta a tali obblighi qualora i suoi ricavi netti delle vendite e delle prestazioni scendano al di sotto della soglia di cui all’, paragrafo 2, per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi.
Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano unicamente alle succursali che rispondono ai seguenti criteri:
a)
l’impresa che ha aperto la succursale è un’impresa partecipata di un gruppo la cui impresa capogruppo non è soggetta al diritto di uno Stato membro e i cui ricavi consolidati alla data di chiusura del bilancio hanno superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dal suo bilancio consolidato, o un’impresa autonoma i cui ricavi alla data di chiusura del bilancio hanno superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 000 000 EUR, come risulta dai suoi bilanci; e
b)
l’impresa capogruppo di cui al presente comma, lettera a), non ha un’impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 4.
Gli Stati membri dispongono che una succursale non sia più soggetta agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo ove il criterio di cui alla lettera a) cessa di essere soddisfatto per due esercizi consecutivi.
6. Gli Stati membri non applicano le norme di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo se una comunicazione sulle informazioni relative all’imposta sul reddito è redatta da un’impresa capogruppo o dall’impresa autonoma che non è soggetta al diritto di uno Stato membro in modo che sia coerente con l’articolo 48 quater e soddisfa i criteri seguenti:
a)
è resa accessibile al pubblico gratuitamente e in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente:
i)
sul sito web di tale impresa capogruppo o di tale impresa autonoma;
ii)
in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione;
iii)
entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta la comunicazione; e
b)
indica il nome e la sede legale dell’impresa figlia o il nome e l’indirizzo della succursale soggetta al diritto di uno Stato membro che ha pubblicato una comunicazione in conformità dell’articolo 48 quinquies, paragrafo 1.
7. Gli Stati membri esigono che le imprese figlie o le succursali non soggette alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo pubblichino e rendano accessibile una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, qualora tali imprese figlie o succursali non abbiano altro scopo se non quello di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente capo.
Articolo 48 quater
Contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito
1. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter contiene informazioni relative a tutte le attività dell’impresa autonoma o dell’impresa capogruppo, comprese quelle di tutte le imprese partecipate consolidate nel bilancio, relative all’esercizio pertinente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:
a)
il nome dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma, l’esercizio in questione, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione e, se del caso, un elenco di tutte le imprese figlie consolidate nel bilancio dell’impresa capogruppo, per l’esercizio pertinente, stabilite nell’Unione o nelle giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
b)
una breve descrizione della natura delle loro attività;
c)
il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
d)
i ricavi che sono calcolati come segue:
i)
la somma dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, altri proventi di gestione, proventi da partecipazioni, esclusi i dividendi ricevuti da imprese partecipate, proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, altri interessi e proventi assimilati elencati negli allegati V e VI della presente direttiva; oppure
ii)
i proventi quali definiti dal quadro di informativa finanziaria, sulla base dei quali sono preparati i bilanci esclusi le rettifiche di valore e i dividendi ricevuti dalle imprese partecipate;
e)
l’importo dell’utile o della perdita al lordo dell’imposta sul reddito;
f)
l’importo dell’imposta sul reddito maturata nel corso del pertinente esercizio, che si calcola come l’importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell’esercizio da imprese e succursali nella pertinente giurisdizione fiscale;
g)
l’importo dell’imposta sul reddito versata secondo il principio di cassa, che si calcola come l’importo dell’imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio da imprese o succursali nella pertinente giurisdizione fiscale; e
h)
l’importo degli utili non distribuiti al termine del pertinente esercizio.
Ai fini della lettera d), i ricavi comprendono le operazioni realizzate con parti correlate.
Ai fini della lettera f), l’importo attuale delle imposte fa riferimento unicamente alle attività dell’impresa nell’esercizio in questione e non comprende imposte differite o accantonamenti per debiti d’imposta incerti.
Ai fini della lettera g), le imposte versate comprendono ritenute alla fonte operate da altre imprese su pagamenti a imprese e succursali all’interno di un gruppo.
Ai fini della lettera h), per “utili non distribuiti” si intende la somma degli utili degli esercizi precedenti e del pertinente esercizio la cui distribuzione non sia stata ancora decisa. Per quanto riguarda le succursali, gli utili non distribuiti sono quelli dell’impresa che ha aperto la succursale.
3. Gli Stati membri consentono che le informazioni elencate nel paragrafo 2 del presente articolo che devono essere oggetto di rendiconto sulla base delle istruzioni di rendicontazione di cui all’allegato III, sezione III, parti B e C della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (*2).
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono presentate utilizzando un modello comune e formati elettronici di comunicazione leggibili meccanicamente. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, tale modello comune e tali formati elettronici di comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 50, paragrafo 2.
5. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda più giurisdizioni fiscali, le informazioni sono aggregate a livello di Stato membro.
La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1o marzo dell’esercizio per il quale la comunicazione dev’essere redatta, sia riportata nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, e forniscono tali informazioni separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che, il 1o marzo dell’esercizio per il quale la comunicazione deve essere redatta e il 1o marzo dell’esercizio precedente, sia stata menzionata nell’allegato II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.
Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 o 3 in modo aggregato.
Le informazioni sono collegate a ciascuna giurisdizione fiscale pertinente sulla base dello stabilimento, dell’esistenza di una sede fissa di attività economica o di un’attività economica permanente che, considerate le attività del gruppo o dell’impresa autonoma, può essere soggetta all’imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale.
Qualora le attività di diverse imprese partecipate possano essere soggette all’imposta sul reddito in un’unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa partecipata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale.
Le informazioni relative a una particolare attività non sono collegate simultaneamente a più di una giurisdizione fiscale.
6. Gli Stati membri possono consentire che una o più informazioni di cui è altrimenti richiesta la comunicazione a norma del paragrafo 2 o 3 siano temporaneamente omesse dalla comunicazione qualora la loro comunicazione possa recare grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese cui si riferisce la comunicazione. Le eventuali omissioni sono indicate chiaramente nella comunicazione, unitamente a una spiegazione debitamente motivata circa le ragioni della stessa.
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni omesse a norma del primo comma siano rese pubbliche in una successiva comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito, entro un termine massimo di cinque anni dalla data dell’omissione iniziale.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni riguardanti le giurisdizioni fiscali incluse negli allegati I e II delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui al paragrafo 5 del presente articolo non possano mai essere omesse.
7. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito può comprendere, se del caso a livello di gruppo, un testo esplicativo per chiarire qualsiasi eventuale discrepanza rilevante tra gli importi comunicati a norma del paragrafo 2, lettere f) e g), tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi precedenti.
8. La valuta utilizzata nella comunicazione delle informazioni relative all’imposta sul reddito è la valuta nella quale è presentato il bilancio consolidato dell’impresa capogruppo o i bilanci d’esercizio dell’impresa autonoma. Gli Stati membri non esigono che per la comunicazione sia utilizzata una valuta diversa da quella usata per il bilancio.
Tuttavia, nel caso di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 4, secondo comma, la valuta utilizzata nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito è la valuta usata dall’impresa figlia per i suoi bilanci d’esercizio.
9. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono convertire la soglia di 750 000 000 EUR nella loro valuta nazionale. Nell’effettuare tale conversione tali Stati membri devono applicare il tasso di cambio al 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tali Stati membri possono aumentare o diminuire le soglie fino al 5 % al fine di ottenere un importo arrotondato nella valuta nazionale.
Le soglie di cui all’articolo 48 ter, paragrafi 4 e 5, sono convertite in un importo equivalente nella valuta nazionale di ogni paese terzo pertinente applicando il tasso di cambio al 21 dicembre 2021, arrotondato al migliaio più vicino.
10. Nella comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito è specificato se la stessa è stata predisposta conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.
Articolo 48 quinquies
Pubblicazione e accessibilità
1. La comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e la dichiarazione di cui all’articolo 48 ter della presente direttiva sono pubblicate entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale la comunicazione è redatta secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro conformemente agli articoli da 14 a 28 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e, se pertinente, conformemente all’articolo 36 della direttiva (UE) 2017/1132.
2. Gli Stati membri assicurano che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e la dichiarazione pubblicate dalle imprese a norma del paragrafo 1 del presente articolo siano rese accessibili al pubblico in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione a titolo gratuito entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell’esercizio per il quale è redatta la comunicazione sul sito web:
a)
dell’impresa, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 1;
b)
dell’impresa figlia o di un’impresa partecipata, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 4; o
c)
della succursale o dell’impresa che ha aperto la succursale o di un’impresa partecipata, qualora si applichi l’articolo 48 ter, paragrafo 5.
3. Gli Stati membri possono esentare le imprese dall’obbligo di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo se la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito pubblicata a norma del paragrafo 1 del presente articolo è contestualmente resa accessibile al pubblico in un formato elettronico di comunicazione leggibile meccanicamente sul sito web del registro di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132, e a titolo gratuito per qualsiasi terzo situato all’interno dell’Unione. Il sito web delle imprese e delle succursali, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene informazioni su tale esenzione e un riferimento al sito web del registro pertinente.
4. La comunicazione di cui all’articolo 48 ter, paragrafi 1, 4, 5, 6 e 7, e, se del caso, la dichiarazione di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo, resta accessibile sul sito web pertinente per un minimo di cinque anni consecutivi.
Articolo 48 sexies
Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito
1. Gli Stati membri dispongono che incombe collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese capogruppo o delle imprese autonome di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 1, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile conformemente agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.
2. Gli Stati membri dispongono che incombe collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 4, della presente direttiva e alla persona o alle persone incaricate delle formalità relative alla pubblicità di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2017/1132, in relazione alle succursali di cui all’articolo 48 ter, paragrafo 5, della presente direttiva, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito sia redatta in modo coerente con gli articoli 48 ter e 48 quater, o, se del caso, in conformità di detto articolo, e che sia pubblicata e resa accessibile in conformità dell’articolo 48 quinquies.
Articolo 48 septies
Dichiarazione del revisore legale
Gli Stati membri esigono che, qualora i bilanci di un’impresa soggetta al diritto di uno Stato membro debbano essere sottoposti a revisione da parte di uno o più revisori legali o di una o più società di revisione, la relazione di audit dichiara se, per l’esercizio che precede l’esercizio per il quale sono stati preparati i bilanci sottoposti a revisione, l’impresa fosse tenuta o meno, a norma dell’articolo 48 ter, a pubblicare una comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito e, in caso affermativo, se la comunicazione sia stata pubblicata in conformità dell’articolo 48 quinquies.
Articolo 48 octies
Data di inizio della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito
Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento degli articoli da 48 bis a 48 septies si applichino al più tardi a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio avente inizio il 22 giugno 2024 o dopo tale data.
Articolo 48 nonies
Clausola di revisione
Entro il 22 giugno 2027 la Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull’impatto degli stessi, e tenendo conto della situazione a livello dell’OCSE, della necessità di garantire che vi sia un livello sufficiente di trasparenza e della necessità di preservare e garantire un contesto concorrenziale per le imprese e gli investimenti privati, esamina e valuta in particolare l’opportunità di estendere l’obbligo di comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 ter alle grandi imprese e ai grandi gruppi di cui rispettivamente all’, paragrafi 4 e 7, e di estendere il contenuto della comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito di cui all’articolo 48 quater per includere informazioni aggiuntive. In detta relazione la Commissione valuta inoltre l’impatto sull’efficacia della presente direttiva derivante dalla presentazione delle informazioni fiscali in modo aggregato per le giurisdizioni fiscali di paesi terzi di cui all’articolo 48 quater, paragrafo 5, e dall’omissione temporanea di informazioni di cui all’articolo 48 quater, paragrafo 6.
La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
(*1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)."
(*2) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1)."
(*3) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).»;"
3)
all’articolo 49 è inserito il seguente paragrafo:
«3 bis. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*4).
(*4)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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