Art. 1

In vigore dal 13 lug 2021
La direttiva 2006/112/CE è così modificata: 1) l’articolo 143 è così modificato: a) al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente: «f ter) le importazioni di beni da parte della Commissione o da parte di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo importi tali beni nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni importati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni e prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Quando cessano di applicarsi le condizioni per l’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera f ter), la Commissione o l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa lo Stato membro in cui è stata applicata l’esenzione e l’importazione di tali beni è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento.»; 2) l’articolo 151 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) al primo comma è aggiunta la lettera seguente: «a ter) le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un’agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fino all’adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma, diverse da quelle indicate alla lettera a ter), si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Quando cessano di applicarsi le condizioni per l’esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a ter), la Commissione o l’agenzia interessata o l’organismo interessato che ha ricevuto la cessione o prestazione esente ne informa lo Stato membro in cui è stata applicata l’esenzione e la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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