Art. 2
Recepimento
In vigore dal 9 lug 2021
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’ e al punto 2 dell’allegato della presente direttiva a decorrere dal 27 settembre 2022.
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi al punto 1 dell’allegato della presente direttiva al più tardi dal 20 maggio 2023.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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