Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 lug 2021
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«decisione di autorizzazione»: la decisione o la serie di decisioni, che possono essere di carattere amministrativo, adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità di uno Stato membro, a esclusione delle autorità amministrative e giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi in virtù di un ordinamento giuridico interno e di un diritto amministrativo nazionale che stabiliscono se il promotore di un progetto ha diritto a realizzare il progetto nell’area geografica interessata fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell’ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
2)
«procedura di concessione delle autorizzazioni»: qualsiasi procedura da seguire in relazione a un singolo progetto che rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall’autorità o dalle autorità di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale ad eccezione della pianificazione urbana o dell’uso del suolo, delle procedure relative all’aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali;
3)
«progetto»: una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una determinata sezione dell’infrastruttura di trasporto che mira a migliorare la capacità, la sicurezza e l’efficienza di tale infrastruttura e la cui realizzazione deve essere approvata mediante una decisione di autorizzazione;
4)
«progetto transfrontaliero»: un progetto riguardante una sezione transfrontaliera tra due o più Stati membri;
5)
«promotore del progetto»: il richiedente un’autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorità che dà avvio a un progetto;
6)
«autorità designata»: l’autorità che rappresenta il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilita il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di concessione delle autorizzazioni in conformità della presente direttiva;
7)
«autorità comune»: un’autorità istituita di comune accordo tra due o più Stati membri per facilitare le procedure di concessione delle autorizzazioni relative ai progetti transfrontalieri, comprese le autorità comuni istituite da autorità designate qualora a tali autorità designate sia stato conferito il potere dagli Stati membri di istituire autorità comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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