Art. 1
Modifiche delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE
In vigore dal 16 giu 2021
Modifiche delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE
Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sono così modificate:
1)
l’allegato I della direttiva 66/401/CEE è modificato conformemente all’allegato, parte A, della presente direttiva;
2)
l’allegato I della direttiva 66/402/CEE è modificato conformemente all’allegato, parte B, della presente direttiva;
3)
l’allegato I della direttiva 2002/54/CE è modificato conformemente all’allegato, parte C, della presente direttiva;
4)
l’allegato I della direttiva 2002/55/CE è modificato conformemente all’allegato, parte D, della presente direttiva;
5)
l’allegato I della direttiva 2002/57/CE è modificato conformemente all’allegato, parte E, della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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