Art. 1

Modifiche della direttiva delegata (UE) 2017/593

In vigore dal 21 apr 2021
Modifiche della direttiva delegata (UE) 2017/593 La direttiva delegata (UE) 2017/593 è così modificata: (1) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Per «fattori di sostenibilità» si intendono i fattori di sostenibilità ai sensi dell’, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" (2) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente: «9.   Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di identificare a un livello sufficientemente granulare il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e di specificare il/i tipo/i di cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, sono compatibili con lo strumento finanziario. Come parte di questo processo, l’impresa individua eventuali gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con lo strumento finanziario, fatta eccezione per gli strumenti finanziari che considerano i fattori di sostenibilità. Laddove le imprese di investimento collaborino alla produzione di uno strumento finanziario, è necessario individuare solo un mercato di riferimento.»; b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11.   Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di stabilire se uno strumento finanziario risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando tra l’altro i seguenti elementi: a) che il profilo di rischio/rendimento dello strumento finanziario sia coerente con il mercato di riferimento; b) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario siano coerenti con il mercato di riferimento; c) che la concezione dello strumento finanziario sia guidata da caratteristiche che vanno a vantaggio del cliente e non da un modello di business che per essere redditizio si basa sugli scarsi risultati dei clienti.»; c) al paragrafo 13, è aggiunto il seguente secondo comma: «I fattori di sostenibilità dello strumento finanziario sono presentati in modo trasparente e forniscono ai distributori le informazioni pertinenti per tenere debitamente conto degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale cliente.»; d) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente: «14.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento riesaminino regolarmente gli strumenti finanziari da esse prodotti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento determinato. Le imprese di investimento valutano se lo strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento e se sia distribuito al mercato di riferimento, o se raggiunga clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con lo strumento finanziario.»; (3) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di disporre di adeguati dispositivi di governance dei prodotti per assicurare che i prodotti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, di un mercato di riferimento determinato e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento determinato. Le imprese di investimento identificano e valutano appropriatamente la situazione e le esigenze dei clienti su cui intendono concentrarsi, in modo da garantire che gli interessi dei clienti non siano pregiudicati a causa di pressioni commerciali o necessità di finanziamento. Come parte di questo processo, l’impresa d’investimento individua eventuali gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto o servizio, fatta eccezione per gli strumenti finanziari che considerano i fattori di sostenibilità.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento riesaminino regolarmente i prodotti di investimento da esse offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento determinato. Le imprese valutano almeno se il prodotto o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento determinato e se la prevista strategia di distribuzione continui ad essere appropriata. Le imprese riconsiderano il mercato di riferimento e/o aggiornano i dispositivi di governance dei prodotti qualora rilevino di avere erroneamente identificato il mercato di riferimento per un prodotto o servizio specifico o qualora il prodotto o il servizio non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento determinato, ad esempio quando il prodotto non è più liquido o diviene molto volatile a causa delle oscillazioni del mercato.».
Storico versioni

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In sintesi

Le imprese di investimento che producono strumenti finanziari devono individuare con precisione a quali clienti target sono destinati i prodotti, considerando anche i loro eventuali obiettivi di sostenibilità. Devono inoltre verificare che il profilo di rischio, rendimento e sostenibilità sia coerente con le caratteristiche del cliente e che il prodotto sia concepito a suo vantaggio. I fattori di sostenibilità devono essere presentati in modo chiaro e trasparente affinché i distributori possano informare adeguatamente i clienti. Infine, le imprese sono tenute a riesaminare periodicamente gli strumenti emessi per controllare che rimangano coerenti nel tempo con il mercato di riferimento.

Perché esiste questa norma

La norma introduce l'integrazione esplicita dei fattori e degli obiettivi di sostenibilità nei processi di creazione, governance e valutazione di compatibilità degli strumenti finanziari.

A chi si applica

La norma si applica agli Stati membri dell'Unione Europea e direttamente alle imprese di investimento che producono o collaborano alla produzione di strumenti finanziari.

Esempio pratico

Un'impresa di investimento crea un nuovo fondo e definisce il target di clienti a cui proporlo, specificando le loro preferenze ecologiche e sociali. L'impresa verifica che i parametri di sostenibilità del fondo corrispondano agli interessi del pubblico individuato e trasmette queste informazioni trasparenti ai distributori.

Adempimenti e conseguenze

Le imprese di investimento hanno l'obbligo di: identificare il mercato di riferimento potenziale a livello granulare; stabilire la coerenza dello strumento finanziario (inclusi rischio/rendimento e sostenibilità); presentare in modo trasparente i fattori di sostenibilità ai distributori; riesaminare regolarmente i prodotti.

Cosa è cambiato

È stata inserita la definizione di fattori di sostenibilità ed è stato introdotto l'obbligo per le imprese di investimento di considerare gli obiettivi di sostenibilità nella definizione del mercato di riferimento, nella valutazione di conformità, nell'informativa ai distributori e nel riesame periodico dei prodotti finanziari.

Domande frequenti

Cosa si intende per fattori di sostenibilità?Si intendono i fattori di sostenibilità definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 richiamato dalla norma.
Come devono essere presentati i fattori di sostenibilità di uno strumento finanziario?Devono essere presentati in modo trasparente, fornendo ai distributori le informazioni necessarie per tenere conto degli obiettivi di sostenibilità del cliente o potenziale cliente.
Con quale frequenza le imprese devono controllare gli strumenti finanziari prodotti?Le imprese di investimento sono tenute a riesaminare regolarmente gli strumenti finanziari per verificare che rimangano coerenti con le esigenze e gli obiettivi del mercato di riferimento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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