Art. 1

Modifiche della direttiva delegata (UE) 2017/593

In vigore dal 21 apr 2021
Modifiche della direttiva delegata (UE) 2017/593 La direttiva delegata (UE) 2017/593 è così modificata: (1) all’ è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Per «fattori di sostenibilità» si intendono i fattori di sostenibilità ai sensi dell’, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;" (2) l’articolo 9 è così modificato: a) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente: «9.   Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di identificare a un livello sufficientemente granulare il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e di specificare il/i tipo/i di cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, sono compatibili con lo strumento finanziario. Come parte di questo processo, l’impresa individua eventuali gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con lo strumento finanziario, fatta eccezione per gli strumenti finanziari che considerano i fattori di sostenibilità. Laddove le imprese di investimento collaborino alla produzione di uno strumento finanziario, è necessario individuare solo un mercato di riferimento.»; b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11.   Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di stabilire se uno strumento finanziario risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando tra l’altro i seguenti elementi: a) che il profilo di rischio/rendimento dello strumento finanziario sia coerente con il mercato di riferimento; b) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario siano coerenti con il mercato di riferimento; c) che la concezione dello strumento finanziario sia guidata da caratteristiche che vanno a vantaggio del cliente e non da un modello di business che per essere redditizio si basa sugli scarsi risultati dei clienti.»; c) al paragrafo 13, è aggiunto il seguente secondo comma: «I fattori di sostenibilità dello strumento finanziario sono presentati in modo trasparente e forniscono ai distributori le informazioni pertinenti per tenere debitamente conto degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale cliente.»; d) il paragrafo 14 è sostituito dal seguente: «14.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento riesaminino regolarmente gli strumenti finanziari da esse prodotti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento determinato. Le imprese di investimento valutano se lo strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento e se sia distribuito al mercato di riferimento, o se raggiunga clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con lo strumento finanziario.»; (3) l’articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di disporre di adeguati dispositivi di governance dei prodotti per assicurare che i prodotti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, di un mercato di riferimento determinato e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento determinato. Le imprese di investimento identificano e valutano appropriatamente la situazione e le esigenze dei clienti su cui intendono concentrarsi, in modo da garantire che gli interessi dei clienti non siano pregiudicati a causa di pressioni commerciali o necessità di finanziamento. Come parte di questo processo, l’impresa d’investimento individua eventuali gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto o servizio, fatta eccezione per gli strumenti finanziari che considerano i fattori di sostenibilità.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento riesaminino regolarmente i prodotti di investimento da esse offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento determinato. Le imprese valutano almeno se il prodotto o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento determinato e se la prevista strategia di distribuzione continui ad essere appropriata. Le imprese riconsiderano il mercato di riferimento e/o aggiornano i dispositivi di governance dei prodotti qualora rilevino di avere erroneamente identificato il mercato di riferimento per un prodotto o servizio specifico o qualora il prodotto o il servizio non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento determinato, ad esempio quando il prodotto non è più liquido o diviene molto volatile a causa delle oscillazioni del mercato.».
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