Art. 1
Prevedibile pertinenza
In vigore dal 22 mar 2021
La direttiva 2011/16/UE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
al punto 9, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli da 8 bis a 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;»;
b)
al punto 9, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
ai fini delle disposizioni della presente direttiva diverse dall’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli da 8 bis a 8 bis quater, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente al primo comma, lettere a) e b), del presente punto.»;
c)
al punto 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel contesto dell’articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’allegato IV, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I. Nel contesto dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I o V. Nel contesto dell’articolo 8 bis bis e dell’allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato III. Nel contesto dell’articolo 8 bis quater e dell’allegato V, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato V.»;
d)
sono aggiunti i punti seguenti:
«26.
“verifica congiunta”: un’indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a una o più persone di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri;
27.
“violazione dei dati”: una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l’integrità dei dati.»;
2)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 bis
Prevedibile pertinenza
1. Ai fini di una richiesta di cui all’articolo 5, le informazioni richieste sono prevedibilmente pertinenti se, al momento della richiesta, l’autorità richiedente ritiene che, conformemente al diritto nazionale, vi sia una ragionevole possibilità che le informazioni richieste siano pertinenti per le questioni fiscali di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e siano giustificate ai fini dell’indagine.
2. Al fine di dimostrare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, l’autorità richiedente fornisce all’autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:
a)
il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni; e
b)
la specificazione delle informazioni richieste per l’amministrazione o l’applicazione del diritto nazionale.
3. Se una richiesta di cui all’articolo 5 riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l’autorità richiedente fornisce all’autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:
a)
una descrizione dettagliata del gruppo;
b)
una spiegazione del diritto applicabile e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non abbiano rispettato il diritto applicabile;
c)
una spiegazione del modo in cui le informazioni richieste contribuirebbero a determinare se i contribuenti del gruppo abbiano rispettato il diritto applicabile; e
d)
se del caso, i fatti e le circostanze relative al coinvolgimento di una terza parte Che ha contribuito attivamente al potenziale mancato rispetto del diritto da parte dei contribuenti del gruppo.»;
3)
all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La richiesta di cui all’articolo 5 può contenere una richiesta motivata relativa a un’indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, comunica immediatamente all’autorità richiedente le ragioni di tale posizione.»;
4)
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorità interpellata comunica le informazioni di cui all’articolo 5 al più presto e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, qualora l’autorità interpellata non possa rispondere alla richiesta entro il termine previsto, informa l’autorità richiedente immediatamente, e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando la data entro la quale ritiene che le sarà possibile dar seguito alla richiesta. Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell’autorità interpellata, queste sono trasmesse entro due mesi da tale data.»;
5)
all’articolo 7, il paragrafo 5 è soppresso;
6)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di qualsiasi altro Strato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale ai sensi della legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni:
a)
redditi da lavoro dipendente;
b)
compensi per dirigenti;
c)
prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell’Unione sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe;
d)
pensioni;
e)
proprietà e redditi immobiliari;
f)
canoni.
Per i periodi d’imposta a partire dall’1 gennaio 2024 o successivi, gli Stati membri si adoperano per includere, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, il numero di identificazione fiscale (NIF) dei residenti rilasciato dallo Stato membro di residenza.
Ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate al primo comma per le quali comunicano informazioni riguardanti i residenti di un altro Stato membro.
2. Anteriormente all’1 gennaio 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione almeno quattro delle categorie elencate al paragrafo 1, primo comma, per le quali l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all’autorità competente di ogni altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni relative ai residenti di tale altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d’imposta a partire dall’1 gennaio 2025 o successivi.»;
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;
7)
l’articolo 8 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1, sollecitamente dopo che i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati e al più tardi entro tre mesi dalla fine del semestre solare durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati, modificati o rinnovati;»;
b)
al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
sintesi del ruling preventivo transfrontaliero o dell’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l’autorità competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico;»;
8)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 bis quater
Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai Gestori di Piattaforme
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con obbligo di comunicazione di svolgere le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezioni II e III. Ciascuno Stato membro garantisce inoltre l’efficace attuazione e il rispetto di tali misure conformemente all’allegato V, sezione IV.
2. Conformemente alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e agli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezioni II e III, l’autorità competente dello Stato membro in cui abbia luogo la comunicazione in conformità del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 3, all’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D, e, qualora tale Venditore fornisca servizi di locazione di beni immobili, in ogni caso all’autorità competente dello Stato membro in cui il bene immobile è situato, le seguenti informazioni relative a ciascun Venditore Oggetto di Comunicazione:
a)
il nome, l’indirizzo della sede legale e il NIF del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale, assegnato a norma del paragrafo 4, primo comma, nonché il nome commerciale della Piattaforma o delle Piattaforme rispetto alle quali il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione effettua la comunicazione;
b)
il nome e il cognome del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica e la ragione sociale del Venditore Oggetto di Comunicazione che è un’Entità;
c)
l’Indirizzo Principale;
d)
l’eventuale NIF del Venditore Oggetto di Comunicazione, compreso il rispettivo Stato membro di rilascio, o, in assenza di NIF, il luogo di nascita del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica;
e)
il numero di registrazione dell’attività del Venditore Oggetto di Comunicazione che è un’Entità;
f)
il numero di partita IVA del Venditore Oggetto di Comunicazione, se disponibile;
g)
la data di nascita del Venditore Oggetto di Comunicazione che è una persona fisica;
h)
l’Identificativo del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione e l’autorità competente dello Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D, non abbia notificato alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri la sua intenzione di non utilizzare l’Identificativo del Conto Finanziario a tale scopo;
i)
se differente dal nome del Venditore Oggetto di Comunicazione, in aggiunta all’Identificativo del Conto Finanziario, il nome del titolare del Conto Finanziario su cui è versato o accreditato il Corrispettivo, se conosciuto dal Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ne sia a conoscenza, come pure qualsiasi altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione in relazione al titolare del conto;
j)
ciascuno Stato membro in cui il Venditore Oggetto di Comunicazione è residente ai sensi dell’allegato V, sezione II, parte D;
k)
il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti in relazione alle quali è stato versato o accreditato;
l)
eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dalla Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione.
Qualora il Venditore Oggetto di Comunicazione fornisca servizi di locazione di beni immobili, sono comunicate le seguenti informazioni supplementari:
a)
l’indirizzo di ciascuna Proprietà Inserzionata determinato sulla base delle procedure di cui all’allegato V, sezione II, parte E, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale, o equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;
b)
il Corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del Periodo Oggetto di Comunicazione e il numero di Attività Pertinenti prestate in riferimento a ciascuna Proprietà Inserzionata;
c)
se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ciascuna Proprietà Inserzionata durante il Periodo Oggetto di Comunicazione.
3. La comunicazione a norma del paragrafo 2 del presente articolo avviene utilizzando il formato elettronico tipo di cui all’articolo 20, paragrafo 4, entro i due mesi successivi alla fine del Periodo Oggetto di Comunicazione a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione del Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione. Le prime informazioni sono comunicate per i Periodi Oggetto di Comunicazione a decorrere dall’1 gennaio 2023.
4. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro stabilisce le norme necessarie per imporre ai Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), di registrarsi nell’Unione. L’autorità competente dello Stato membro di registrazione assegna un numero di identificazione individuale a tale Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione.
Gli Stati membri stabiliscono le norme in base alle quali i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione possono scegliere di registrarsi presso l’autorità competente di un solo Stato membro in conformità delle norme di cui all’allegato V, sezione IV, parte F. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esigere che un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), la cui registrazione sia stata revocata a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, possa essere autorizzato a registrarsi nuovamente solo a condizione che fornisca alle autorità dello Stato membro interessato adeguate garanzie circa l’impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell’Unione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui che non abbia adempiuto.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per la registrazione e l’identificazione dei Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
5. Se un Gestore di Piattaforma è considerato un Gestore di Piattaforma Escluso, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stata fornita la dimostrazione a norma dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 3, ne informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, comprese eventuali modifiche successive.
6. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione istituisce un registro centrale in cui sono registrate le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 5 del presente articolo e da notificare a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punto 2. Tale registro centrale è a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
7. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE siano equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Lo Stato membro che chiede la misura di cui al primo comma invia una richiesta motivata alla Commissione.
Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta, contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della richiesta, specificando di quali informazioni supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e sottopone le pertinenti informazioni al comitato di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Quando agisce di propria iniziativa, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al primo comma solo dopo che uno Stato membro abbia concluso un accordo tra autorità competenti con una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni sui venditori che ottengono un reddito da attività facilitate dalle Piattaforme.
Nel determinare se le informazioni sono equivalenti ai sensi del primo comma in relazione a un’Attività Pertinente, la Commissione tiene debitamente conto della misura in cui il regime su cui si basano tali informazioni corrisponde a quello di cui all’allegato V, in particolare per quanto riguarda:
i)
le definizioni di Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, Venditore Oggetto di Comunicazione, Attività Pertinente;
ii)
le procedure applicabili al fine di identificare i Venditori Oggetto di Comunicazione;
iii)
gli obblighi di comunicazione; e
iv)
le norme e le procedure amministrative che le giurisdizioni non-UE devono adottare al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi comunicazione indicati nel regime stesso.
La medesima procedura si applica per determinare che le informazioni non sono più equivalenti.»;
9)
l’articolo 8 ter è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione su base annuale statistiche sul volume degli scambi automatici di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, all’articolo 8 bis bis e all’articolo 8 bis quater e informazioni sui costi amministrativi e su altri costi e benefici pertinenti relativi agli scambi che hanno avuto luogo e sui potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per i terzi.»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
10)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dello scambio delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente di uno Stato membro può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro che funzionari designati dalla prima e secondo le modalità procedurali stabilite da quest’ultima:
a)
siano presenti negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro interpellato;
b)
siano presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato membro interpellato;
c)
partecipino alle indagini amministrative svolte dallo Stato membro interpellato attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, se del caso.
L’autorità interpellata risponde a una richiesta a norma del primo comma entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per confermare il proprio assenso o comunicare il rifiuto motivato all’autorità richiedente.
Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui hanno accesso i funzionari dell’autorità interpellata, ne è data copia ai funzionari dell’autorità richiedente.»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui funzionari dell’autorità richiedente siano presenti durante un’indagine amministrativa o partecipino a un’indagine amministrativa attraverso l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, questi possono interrogare le persone ed esaminare i documenti secondo le modalità procedurali stabilite dallo Stato membro interpellato.»;
11)
all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’autorità competente di ciascuno Stato membro interessato decide se intende partecipare ai controlli simultanei. Essa conferma il proprio assenso o comunica il rifiuto motivato all’autorità che ha proposto il controllo simultaneo entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.»;
12)
è inserita la sezione seguente:
«SEZIONE II bis
Verifiche congiunte
Articolo 12 bis
Verifiche congiunte
1. L’autorità competente di uno o più Stati membri può chiedere all’autorità competente di un altro Stato membro (o di altri Stati membri) di effettuare una verifica congiunta. Le autorità competenti interpellate rispondono alla richiesta di verifica congiunta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Le autorità competenti interpellate possono respingere una richiesta di verifica congiunta da parte dell’autorità competente di uno Stato membro per motivi giustificati.
2. Le verifiche congiunte sono svolte in modo concordato e coordinato, anche per quanto riguarda il regime linguistico, dalle autorità competenti degli Stati membri richiedenti e degli Stati membri interpellati e in conformità della legislazione e dei requisiti procedurali dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta. L’autorità competente di ciascuno Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare la verifica congiunta in detto Stato membro.
I diritti e gli obblighi dei funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta, quando sono presenti in attività svolte in un altro Stato membro, sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui si svolgono tali attività di verifica congiunta. Nell’osservare la legislazione dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta, i funzionari di un altro Stato membro non esercitano poteri che eccedono l’ambito di applicazione dei poteri loro conferiti a norma della legislazione del proprio Stato membro.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta adotta le misure necessarie per:
a)
consentire ai funzionari di altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari dello Stato membro in cui si svolgono le attività di verifica congiunta, secondo le modalità procedurali stabilite dallo Stato membro in cui si svolgono tali attività;
b)
garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche applicabili nel caso di una verifica svolta in tale Stato membro al quale partecipano solo i funzionari di tale Stato membro, compreso nel corso di eventuali procedure di reclamo, riesame o ricorso; e
c)
garantire che la persona o le persone soggette a una verifica congiunta o da essa interessate godano degli stessi diritti e abbiano gli stessi obblighi applicabili nel caso di una verifica alla quale partecipano solo i funzionari di tale Stato membro, compreso nel corso di eventuali procedure di reclamo, riesame o ricorso.
4. Quando le autorità competenti di due o più Stati membri conducono una verifica congiunta, cercano di concordare sui fatti e sulle circostanze pertinenti alla verifica congiunta e si adoperano per raggiungere un accordo sulla posizione fiscale della persona o delle persone sottoposte a verifica sulla base dei risultati della verifica congiunta. I risultati della verifica congiunta sono inseriti in una relazione finale. Le questioni sulle quali concordano le autorità competenti sono riportate nella relazione finale e rispecchiate nei relativi provvedimenti pubblicati dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a seguito della verifica congiunta.
Fatto salvo il primo comma, gli atti delle autorità competenti di uno Stato membro o di uno dei suoi funzionari a seguito di una verifica congiunta e ogni altra procedura che abbia luogo in tale Stato membro, come una decisione delle autorità fiscali o una procedura di ricorso o di composizione ad essa relativa, si svolgono conformemente al diritto nazionale di tale Stato membro.
5. Alla persona o alle persone sottoposte a verifica è comunicato l’esito della verifica congiunta, oltre a una copia della relazione finale entro 60 giorni dall’emissione della stessa.»;
13)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma a norma della presente direttiva sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l’accertamento, l’amministrazione e l’applicazione del diritto nazionale degli Stati membri relativo alle imposte di cui all’, nonché all’IVA e ad altre imposte indirette.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con l’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro che comunica le informazioni a norma della presente direttiva e soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale dello Stato membro dell’autorità competente che riceve le informazioni, le informazioni e i documenti ricevuti a norma della presente direttiva possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1. Tale autorizzazione è concessa se le informazioni possono essere utilizzate per fini analoghi nello Stato membro dell’autorità competente che comunica le informazioni.
L’autorità competente di ciascuno Stato membro può comunicare alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri un elenco dei fini, diversi da quelle di cui al paragrafo 1, per i quali, conformemente al diritto nazionale, possono essere utilizzati informazioni e documenti. L’autorità competente che riceve le informazioni e i documenti può utilizzare le informazioni e i documenti ricevuti senza l’autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo per una delle finalità elencate dallo Stato membro che le comunica.»;
14)
l’articolo 20 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2. Il formulario tipo di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni che l’autorità richiedente deve fornire:
a)
l’identità della persona oggetto della verifica o indagine e, nel caso di richieste collettive di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, una descrizione dettagliata del gruppo;
b)
il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni.»;
b)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le informazioni spontanee e relative conferme di ricevuta ai sensi rispettivamente degli articoli 9 e 10, le richieste di notifiche amministrative ai sensi dell’articolo 13, le informazioni di riscontro ai sensi dell’articolo 14 e le comunicazioni ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 24, paragrafo 2, sono trasmesse mediante formulari tipo adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
4. Lo scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8 e 8 bis quater è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»;
15)
all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. La Commissione sviluppa e fornisce sostegno tecnico e logistico per un’interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale quando gli Stati membri utilizzano per la comunicazione i formulari tipo ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1 e 3. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso a detta interfaccia. Ai fini dei rilevamenti statistici, la Commissione ha accesso alle informazioni relative agli scambi registrate nell’interfaccia e che possono essere estratte automaticamente. La Commissione ha accesso solo a dati anonimi e aggregati. L’accesso da parte della Commissione non pregiudica l’obbligo degli Stati membri di fornire statistiche sugli scambi di informazioni a norma dell’articolo 23, paragrafo 4.
La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione le necessarie modalità pratiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.»;
16)
all’articolo 22, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. Ai fini dell’attuazione e dell’applicazione delle leggi degli Stati membri che attuano la presente direttiva e al fine di garantire il funzionamento della cooperazione amministrativa da essa stabilita, gli Stati membri dispongono per legge l’accesso da parte delle autorità fiscali ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni di cui agli articoli 13, 30, 31, 32 bis e 40 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"
17)
all’articolo 23 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell’articolo 23 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.
Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici e non sono pubblicati o comunicati ad altre persone od organismi senza l’esplicito accordo della Commissione.
In deroga al primo e al secondo comma, la Commissione può pubblicare annualmente sintesi anonime dei dati statistici che gli Stati membri le comunicano a norma dell’articolo 23, paragrafo 4.»;
18)
l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Protezione dei dati
1. Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 13, dall’articolo 14, paragrafo 1, e dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del medesimo.
2. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) si applica al trattamento dei dati personali effettuato a norma della presente direttiva dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall’articolo 15, dall’articolo 16, paragrafo 1, e dagli articoli da 17 a 21 del regolamento (UE) 2018/1725 è limitata a quanto necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.
3. Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli intermediari, i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro assicura che ogni Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione o intermediario o Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, a seconda dei casi, posti sotto la sua giurisdizione:
a)
informi ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità della presente direttiva; e
b)
fornisca a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.
In deroga al primo comma, lettera b), ogni Stato membro stabilisce norme che obbligano i Gestori di Piattaforme con Obbligo di Comunicazione a informare i Venditori Oggetto di Comunicazione dei Corrispettivi comunicati.
5. Le informazioni trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi della presente direttiva e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.
6. Uno Stato membro in cui si è verificata una violazione dei dati comunica senza ritardo alla Commissione tale violazione dei dati e ogni successivo provvedimento adottato per porvi rimedio. La Commissione informa senza ritardo tutti gli Stati membri in merito alla violazione dei dati che le è stata comunicata o di cui è a conoscenza e ai provvedimenti adottati per porvi rimedio.
Ciascuno Stato membro può sospendere lo scambio di informazioni con lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione dei dati, dandone comunicazione scritta alla Commissione e allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Tale sospensione ha effetto immediato.
Lo Stato membro o gli Stati membri in cui si è verificata la violazione dei dati indagano sulla violazione dei dati, la contengono e vi pongono rimedio e, dandone comunicazione scritta alla Commissione, chiedono la sospensione dell’accesso alla rete CCN ai fini della presente direttiva, se la violazione dei dati non può essere contenuta immediatamente e adeguatamente. A tale richiesta, la Commissione sospende l’accesso di tale Stato membro o di tali Stati membri alla rete CCN ai fini della presente direttiva.
Una volta che lo Stato membro in cui si è verificata la violazione dei dati abbia comunicato che è stato posto rimedio alla violazione dei dati, la Commissione riabilita l’accesso dello Stato membro o degli Stati membri interessati alla rete CCN ai fini della presente direttiva. Nel caso in cui uno o più Stati membri chiedano alla Commissione di verificare congiuntamente se sia stato efficacemente posto rimedio alla violazione dei dati, all’atto della verifica la Commissione riabilita l’accesso di tale Stato membro o tali Stati membri alla rete CCN ai fini della presente direttiva.
Qualora sia stata verificata una violazione dei dati nel registro centrale o nella rete CCN ai fini della presente direttiva e qualora gli scambi degli Stati membri attraverso la rete CCN possano potenzialmente risentirne, la Commissione informa gli Stati membri senza indebito ritardo in merito alla violazione dei dati e ai provvedimenti adottati per porvi rimedio. I provvedimenti adottati per porvi rimedio possono includere la sospensione dell’accesso al registro centrale o alla CCN ai fini della presente direttiva fino a quando non sia stato posto rimedio alla violazione dei dati.
7. Gli Stati membri, assistiti dalla Commissione, concordano le modalità pratiche necessarie per l’attuazione del presente articolo, tra cui i processi di gestione delle violazioni di dati in linea con le buone prassi riconosciute a livello internazionale e, se del caso, accordi tra contitolari del trattamento, accordi tra il responsabile e il titolare del trattamento o i relativi modelli.
(*2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."
(*3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"
19)
l’articolo 25 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 25 bis
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis, 8 bis ter e 8 bis quater e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;
20)
è aggiunto l’allegato V, il cui testo figura nell’allegato della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dir:2021:514:oj#art-1