Art. 2

Modifiche della direttiva (UE) 2019/878

In vigore dal 16 feb 2021
Modifiche della direttiva (UE) 2019/878 All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro il 28 dicembre 2020, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi: a) alle disposizioni della presente direttiva nella misura in cui riguardano gli istituti di credito; b) all’, punti 1 e 9, della presente direttiva per quanto riguarda l’, paragrafi 5 e 6, e l’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, nella misura in cui concernono gli istituti di credito e le imprese di investimento. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali misure a decorrere dal 29 dicembre 2020. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’, punto 21 e all’, punto 29, lettere a), b) e c), della presente direttiva per quanto riguarda l’articolo 84 e l’articolo 98, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 28 giugno 2021 e le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all’, punti 52 e 53, della presente direttiva per quanto riguarda gli articoli 141 ter, 141 quater e 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano entro il 26 giugno 2021, le misure necessarie per osservare le disposizioni di cui alla presente direttiva nella misura in cui riguardano le imprese di investimento, ad eccezione delle misure di cui al primo comma, lettera b). Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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