Art. 23
Sanzioni
In vigore dal 16 dic 2020
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro il 12 gennaio 2023, notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
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