Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2020
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti: 1) per «acque destinate al consumo umano» si intendono: a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente; b) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano; 2) per «sistema di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell’acqua in quanto tale; 3) per «fornitore di acqua» si intende l’azienda che fornisce acque destinate al consumo umano; 4) per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni non civili, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all’acqua, in particolare immobili di grandi dimensioni per uso pubblico, come individuati dagli Stati membri; 5) per «impresa alimentare» si intende un’impresa alimentare quale definita all’, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002; 6) per «operatore del settore alimentare» si intende un operatore del settore alimentare quale definito all’, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002; 7) per «pericolo» si intende un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell’acqua, o un altro aspetto relativo alla condizione dell’acqua, in grado di provocare danni alla salute umana; 8) per «evento pericoloso» si intende un evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema; 9) per «rischio» si intende una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano; 10) per «sostanza di partenza» si intende una sostanza che è stata aggiunta intenzionalmente nella produzione di materiali organici o di miscele per materiali cementizi; 11) per «composizione» si intende la composizione chimica di metallo
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