Art. 1
In vigore dal 7 dic 2020
Nella direttiva 2006/112/CE è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 129 bis
1. Gli Stati membri possono adottare una delle misure seguenti:
a)
applicare un’aliquota ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e ai servizi strettamente connessi a tali dispositivi;
b)
concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19 e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi.
Possono beneficiare dele misure di cui al primo comma solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) e ad altra normativa dell’Unione applicabile.
2. Gli Stati membri possono concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e per i servizi strettamente connessi a tali vaccini.
Possono beneficiare dell’esenzione di cui al primo comma solo i vaccini contro la COVID-19 autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri.
3. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2022.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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