Art. 2

In vigore dal 7 ott 2020
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 10 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’ della presente direttiva. Essi applicano tali misure a decorrere dal 10 novembre 2021. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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