Art. 2

In vigore dal 3 giu 2020
All’ della direttiva (UE) 2019/1833, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 20 novembre 2021. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l’agente biologico SARS-CoV‐2, entro il 24 novembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di cui al primo comma. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.».
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