Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010

In vigore dal 18 feb 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 Il regolamento (UE) n. 904/2010 è modificato come segue: 1) l’articolo 17 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «g) le informazioni che raccoglie a norma dell’articolo 284, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.»; 2) all’articolo 21 è inserito il paragrafo seguente: «2 ter.   Per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera g), sono accessibili almeno i dati seguenti: a) i numeri individuali di identificazione dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia attribuiti dallo Stato membro che fornisce le informazioni; b) il nome, l’attività, la forma giuridica e l’indirizzo dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia identificati dal numero individuale di identificazione di cui alla lettera a); c) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia; d) la data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi al soggetto passivo in uno o più Stati membri; e) le informazioni di cui all’articolo 284 bis, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), della direttiva 2006/112/CE; f) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, per trimestre civile, effettuate da ciascun soggetto passivo titolare di un numero individuale di identificazione di cui alla lettera a) nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito; g) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, per trimestre civile, effettuate da ciascun soggetto passivo titolare di un numero individuale di identificazione di cui alla lettera a) in ciascuno degli Stati membri diversi da quello in cui il soggetto passivo è stabilito; h) la data in cui il volume d’affari annuo nell’Unione del soggetto passivo ha superato l’importo di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE; i) la data in cui prende effetto la decisione del soggetto passivo di cessare volontariamente di avvalersi della franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri in cui la cessazione prende effetto; j) la data di cessazione delle attività del soggetto passivo e lo Stato membro o gli Stati membri interessati. I valori di cui al primo comma, lettere da e) a g), sono indicati distintamente per ciascuna soglia applicabile a norma dell’articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.»; 3) all’articolo 31 è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma che il soggetto passivo cui è stato attribuito il numero individuale di identificazione di cui all’articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE è una piccola impresa che beneficia della franchigia. La conferma identifica lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia.»; 4) all’articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica sul suo sito internet i dettagli delle disposizioni, approvate da ciascuno Stato membro, che recepiscono l’articolo 167 bis, il titolo XI, capo 3, e il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.»; 5) è inserito il seguente capo X bis: « CAPO X bis Disposizioni riguardanti il regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE Articolo 37 bis 1.   Lo Stato membro di stabilimento trasmette le seguenti informazioni, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli Stati membri che concedono la franchigia entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui tali informazioni diventano disponibili: a) per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno dato una previa notifica o fornito un aggiornamento di una notifica ai sensi dell’articolo 284, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2 ter, lettere a e d), del presente regolamento; b) per quanto riguarda i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo nell’Unione ha superato l’importo di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2 ter, lettere a e h), del presente regolamento; c) per quanto riguarda i soggetti passivi che non hanno osservato le norme di cui all’articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE, l’indicazione di tale mancata osservanza e le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a, del presente regolamento. 2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Articolo 37 ter 1.   Prima di identificare il soggetto passivo o di confermarne il numero individuale di identificazione, lo Stato membro a cui il soggetto passivo ha dato una previa notifica o fornito un aggiornamento successivo in conformità dell’articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE calcola, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, se nell’anno civile in corso o in quello precedente non sia stata superata la soglia del volume d’affari annuo nell’Unione di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. 2.   Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento lo Stato membro che concede la franchigia conferma, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, che nell’anno civile in corso non è stata superata la soglia del volume d’affari annuo di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e che le condizioni di cui all’articolo 288 bis, paragrafo 1, di tale direttiva sono soddisfatte. 3.   Lo Stato membro che concede la franchigia comunica senza indugio, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento la data in cui il soggetto passivo ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell’articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. 4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2.».
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