Art. 5

Modifica della direttiva 93/61/CEE

In vigore dal 11 feb 2020
Modifica della direttiva 93/61/CEE La direttiva 93/61/CEE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi risultano, almeno a un’ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi che sono commercializzati non supera, almeno a un’ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell’allegato. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi risultano, all’ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell’allegato per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualità delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi. Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) 2016/2031 (*2) e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento. (*2)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).»;" 2) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato V della presente direttiva.
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