Art. 10

Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE

In vigore dal 11 feb 2020
Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base 1.   All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base risultano esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione. 2.   Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile. 3.   In caso di risultato positivo a un’analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base conformemente all’, paragrafo 3, o all’, paragrafo 3, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV. 4.   Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 5.   Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione.»; 2) il titolo dell’ è sostituito dal seguente: « Requisiti relativi al terreno per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base »; 3) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Requisiti fitosanitari per le piante madri di base e per i materiali di base 1.   All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre di base o i materiali di base risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di base o dei materiali di base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di base o dei materiali di base in questione. 2.   Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile. 3.   In caso di risultato positivo a un’analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre di base o i materiali di base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base conformemente all’articolo 15, paragrafo 7 o 8, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV. 4.   Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 5.   Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione.»; 4) il titolo dell’articolo 17 è sostituito dal seguente: « Requisiti relativi al terreno per le piante madri di base e per i materiali di base »; 5) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati 1.   All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre certificata o i materiali certificati risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione. 2.   Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli. L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile. 3.   In caso di risultato positivo a un’analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all’articolo 20, paragrafo 7 o 8, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV. 4.   Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 5.   Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.»; 6) il titolo dell’articolo 22 è sostituito dal seguente: « Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati »; 7) all’articolo 22, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se non diversamente indicato, il campionamento e l’analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto certificate.»; 8) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Requisiti fitosanitari per i materiali CAC 1.   All’atto dell’ispezione visiva effettuata dal fornitore nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell’allegato IV. Il fornitore effettua il campionamento e l’analisi della fonte identificata di materiali o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, il fornitore effettua il campionamento e l’analisi della fonte identificata di materiali o dei materiali CAC in questione. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all’atto dell’ispezione visiva effettuata dal fornitore risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II. Il fornitore adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 conformemente all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.»; 9) è inserito l’articolo 27 bis: «Articolo 27 bis Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono prodotti nel rispetto, oltre che dei requisiti fitosanitari e relativi al terreno di cui agli , anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all’allegato IV, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale allegato per il genere o la specie in questione.»; 10) gli allegati da I a IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato X della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir_impl:2020:177:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo