Art. 10
Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE
In vigore dal 11 feb 2020
Modifica della direttiva di esecuzione 2014/98/UE
La direttiva di esecuzione 2014/98/UE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base
1. All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base risultano esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione.
2. Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile.
3. In caso di risultato positivo a un’analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base conformemente all’, paragrafo 3, o all’, paragrafo 3, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV.
4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
5. Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione.»;
2)
il titolo dell’ è sostituito dal seguente:
«
Requisiti relativi al terreno per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base
»;
3)
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Requisiti fitosanitari per le piante madri di base e per i materiali di base
1. All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre di base o i materiali di base risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di base o dei materiali di base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di base o dei materiali di base in questione.
2. Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile.
3. In caso di risultato positivo a un’analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre di base o i materiali di base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di base e gli altri materiali di base conformemente all’articolo 15, paragrafo 7 o 8, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV.
4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
5. Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri di base e ai materiali di base durante la crioconservazione.»;
4)
il titolo dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«
Requisiti relativi al terreno per le piante madri di base e per i materiali di base
»;
5)
l’articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 21
Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate e per i materiali certificati
1. All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre certificata o i materiali certificati risultano esenti dagli ORNQ, elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.
2. Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile.
3. In caso di risultato positivo a un’analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all’articolo 20, paragrafo 7 o 8, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV.
4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
5. Il paragrafo 1 non si applica alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione.»;
6)
il titolo dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:
«
Requisiti relativi al terreno per le piante madri certificate e per i materiali certificati
»;
7)
all’articolo 22, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se non diversamente indicato, il campionamento e l’analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto certificate.»;
8)
l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Requisiti fitosanitari per i materiali CAC
1. All’atto dell’ispezione visiva effettuata dal fornitore nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC risultano praticamente esenti dagli organismi nocivi elencati negli allegati I e II per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell’allegato IV.
Il fornitore effettua il campionamento e l’analisi della fonte identificata di materiali o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, il fornitore effettua il campionamento e l’analisi della fonte identificata di materiali o dei materiali CAC in questione.
I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all’atto dell’ispezione visiva effettuata dal fornitore risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II.
Il fornitore adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 conformemente all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai materiali CAC durante la crioconservazione.»;
9)
è inserito l’articolo 27 bis:
«Articolo 27 bis
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono prodotti nel rispetto, oltre che dei requisiti fitosanitari e relativi al terreno di cui agli , anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all’allegato IV, al fine di limitare la presenza degli ORNQ elencati in tale allegato per il genere o la specie in questione.»;
10)
gli allegati da I a IV sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato X della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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