Art. 14

Informazione degli investitori

In vigore dal 27 nov 2019
Informazione degli investitori 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite forniscano informazioni sui loro programmi di obbligazioni garantite che siano sufficientemente dettagliate da consentire agli investitori di valutare il profilo e i rischi del programma e di eseguire la dovuta diligenza. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite agli investitori almeno a cadenza trimestrale e comprendano le seguenti informazioni minime sul portafoglio: a) il valore dell’aggregato di copertura e delle obbligazioni garantite in essere; b) un elenco dei codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) per tutte le emissioni di obbligazioni garantite nell’ambito di tale programma, alle quali un ISIN è stato attribuito; c) la distribuzione geografica e il tipo di attività di copertura, l’entità dei prestiti e il metodo di valutazione; d) informazioni dettagliate sul rischio di mercato, compresi il rischio di tasso di interesse e il rischio di tasso di cambio, e sui rischi di credito e di liquidità; e) la struttura delle scadenze delle attività di copertura e delle obbligazioni garantite, compreso un quadro generale degli elementi di attivazione dell’estensione delle scadenze, se del caso; f) i livelli di copertura richiesta e disponibile e i livelli di eccesso di garanzia legale, contrattuale e volontario; g) la percentuale di prestiti nel caso in cui si consideri intervenuto un default in conformità dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 e in qualsiasi caso in cui i prestiti siano scaduti da più di novanta giorni. Gli Stati membri assicurano che, per le obbligazioni garantite emesse esternamente nell’ambito di strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo di cui all’, le informazioni di cui al primo comma, del presente paragrafo, o un collegamento alle stesse siano forniti agli investitori in relazione a tutte le obbligazioni garantite del gruppo emesse internamente. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite agli investitori almeno su base aggregata. 3.   Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo agli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite di pubblicare sul loro sito web le informazioni messe a disposizione degli investitori in conformità dei paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri non obbligano tali enti creditizi a pubblicare tali informazioni in formato cartaceo.
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