Art. 34
Vigilanza sulle politiche di remunerazione
In vigore dal 27 nov 2019
Vigilanza sulle politiche di remunerazione
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti raccolgano le informazioni comunicate in conformità dell’, primo comma, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2019/2033 nonché le informazioni fornite dalle imprese di investimento in relazione al divario retributivo di genere e le usino per effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione.
Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all’ABE.
2. L’ABE utilizza le informazioni ricevute dalle autorità competenti a norma dei paragrafi 1 e 4 per effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell’Unione.
3. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti sull’applicazione di solide politiche in materia di remunerazione. Tali orientamenti tengono conto almeno delle prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 33 e dei principi relativi a sane politiche in materia di remunerazione enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE.
4. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento forniscano alle autorità competenti le informazioni concernenti il numero delle persone fisiche per impresa di investimento che sono retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, nella fascia di remunerazione di 1 milione di EUR, comprese le informazioni concernenti le loro responsabilità professionali, le aree di attività interessate e i principali elementi di stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine e versamenti pensionistici.
Gli Stati membri assicurano che, su richiesta, le imprese di investimento forniscano alle autorità competenti i dati sulla remunerazione complessiva di ciascun membro dell’organo di gestione o dell’alta dirigenza.
Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo e al secondo comma all’ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro d’origine in un formato comune di segnalazione. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, può emanare orientamenti volti ad agevolare l’attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.
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