Art. 1

In vigore dal 18 nov 2019
Nell’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE, la voce corrispondente all’alluminio è sostituita dalla seguente: Elemento mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura «Alluminio 2 250 560 28 130 »
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