Art. 2

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche della direttiva 2011/61/UE La direttiva 2011/61/UE è così modificata: 1) all', paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «(aea) “pre-commercializzazione”, la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte del GEFIA UE o per suo conto ai potenziali investitori professionali domiciliati o con la sede legale nell'Unione per sondarne l'interesse per un FIA o un comparto non ancora istituito o istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione a norma degli articoli 31 o 32, nello Stato membro in cui i potenziali investitori sono domiciliati o hanno la sede legale, e che in ogni caso non costituisce un'offerta o un collocamento nei confronti del potenziale investitore a investire nelle quote o azioni di quel FIA o comparto.»; 2) all'inizio del capo VI è inserito l'articolo seguente: «Articolo 30 bis Condizioni per la pre-commercializzazione nell'Unione da parte dei GEFIA UE 1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato possa effettuare la pre-commercializzazione nell'Unione, fatta eccezione per i casi in cui le informazioni presentate ai potenziali investitori professionali: a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni di un particolare FIA; b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di progetto che in versione finale; o c) equivalgono agli atti costitutivi, al prospetto o a documenti di offerta di un FIA non ancora istituito in versione finale. Se sono forniti un progetto di prospetto o i documenti di offerta, essi non contengono informazioni sufficienti per consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che: a) non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA; e b) non si dovrebbe fare affidamento sulle informazioni ivi presentate, dal momento che non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche. Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE non sia tenuto a notificare alle autorità competenti il contenuto o i destinatari della pre-commercializzazione o a soddisfare condizioni o requisiti diversi da quelli di cui al presente articolo prima della pre-commercializzazione. 2.   I GEFIA UE assicurano che gli investitori non acquisiscano quote o azioni in un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che gli investitori contattati nell'ambito della pre-commercializzazione possano acquisire soltanto quote o azioni di tale FIA tramite la commercializzazione consentita ai sensi dell'articolo 31 o 32. Eventuali sottoscrizioni da parte di investitori professionali, entro 18 mesi da quando il GEFIA UE ha iniziato la pre-commercializzazione, di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o di un FIA istituito a seguito della pre-commercializzazione sono considerate il risultato della commercializzazione e sono oggetto delle procedure di notifica applicabili di cui agli articoli 31 e 32. Gli Stati membri provvedono affinché il GEFIA UE trasmetta alle autorità competenti del suo Stato membro di origine, entro 2 settimane dall'inizio della pre-commercializzazione, una lettera informale, su supporto cartaceo o per via elettronica. La lettera specifica gli Stati membri in cui e i periodi durante i quali ha luogo o ha avuto luogo la pre-commercializzazione, contiene una breve descrizione della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate e, se del caso, un elenco dei FIA e dei comparti di FIA che sono o sono stati oggetto di pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA UE informano prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui il GEFIA UE effettua o ha effettuato la pre-commercializzazione. Le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo o ha avuto luogo la pre-commercializzazione possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA UE di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che ha luogo o ha avuto luogo sul loro territorio. 3.   Un soggetto terzo può svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di un GEFIA UE autorizzato solo se è autorizzato come impresa di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), come ente creditizio ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), come società di gestione di OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE, come GEFIA a norma della presente direttiva, o se agisce come agente collegato ai sensi della direttiva 2014/65/UE. Tale terzo è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo. 4.   Il GEFIA UE garantisce che la pre-commercializzazione sia adeguatamente documentata. (*2)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)." (*3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;" 3) all'articolo 32, paragrafo 7, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettarla in altro modo, le pertinenti autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma, informano il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA ne informano di conseguenza le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA. Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non la rispetterebbe più in altro modo, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell'articolo 46, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione del FIA e ne informano di conseguenza senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA. Se le modifiche non influiscono sulla conformità alla presente direttiva della gestione del FIA da parte del GEFIA o in altro modo sul rispetto di quest'ultima da parte del GEFIA, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano entro un mese le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA di dette modifiche.»; 4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 32 bis Ritiro della notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di alcune o di tutte le quote o azioni di FIA UE in Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine del GEFIA 1.   Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE possa ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione riguardante le quote o azioni di alcuni o di tutti i suoi FIA in uno Stato membro rispetto alle quali ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 32, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) fatta eccezione per i FIA chiusi e i fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), viene presentata un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza spese o deduzioni, di tutte tali quote o azioni del FIA detenute dagli investitori in tale Stato membro, che è pubblicamente disponibile per almeno 30 giorni lavorativi ed è indirizzata, direttamente o tramite intermediari finanziari, individualmente a tutti gli investitori in tale Stato membro la cui identità è nota; b) l'intenzione di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote o azioni di alcuni o di tutti i suoi FIA in tale Stato membro è resa pubblica mediante un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, con il quale è consuetudine commercializzare i FIA e che sia adeguato al tipico investitore in FIA; c) qualsiasi accordo contrattuale con intermediari finanziari o delegati è modificato o risolto a decorrere dalla data di ritiro della notifica al fine di prevenire un'offerta o un collocamento nuovi o ulteriori, direttamente o indirettamente, delle quote o azioni identificate nella lettera di notifica di cui al paragrafo 2. A decorrere dalla data di cui al primo comma, lettera c), il GEFIA cessa ogni offerta o collocamento, nuovi o ulteriori, di quote o azioni, direttamente o indirettamente, del FIA che gestisce nello Stato membro con riguardo al quale ha trasmesso una notifica in conformità del paragrafo 2. 2.   Il GEFIA trasmette alle autorità competenti dello Stato membro d'origine una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c). 3.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA verificano la completezza della notifica presentata dal GEFIA conformemente al paragrafo 2. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA trasmettono tale notifica alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 e all'ESMA. Dopo aver trasmesso la notifica ai sensi del primo comma le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA ne informano prontamente il GEFIA. Per un periodo di 36 mesi dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), il GEFIA non svolge attività di pre-commercializzazione di quote o azioni del FIA UE cui si fa riferimento nella notifica, o in relazione ad analoghe strategie di investimento o idee di investimento, nello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2. 4.   Il GEFIA fornisce agli investitori che mantengono l'investimento nel FIA UE e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA le informazioni di cui agli articoli 22 e 23. 5.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 le informazioni sulle eventuali modifiche della documentazione e delle informazioni di cui all'allegato IV, lettere da b) a f). 6.   Le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA a norma dell'articolo 45. 7.   Fatti salvi gli altri poteri di vigilanza di cui all'articolo 45, paragrafo 3, a decorrere dalla data di trasmissione di cui al paragrafo 5 del presente articolo le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo non impongono al GEFIA interessato di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione di cui all' del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5). 8.   Ai fini del paragrafo 4 gli Stati membri consentono l'uso di qualsiasi mezzo elettronico o di altri mezzi di comunicazione a distanza. (*4)  Regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98)." (*5)  Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).»;" 5) all'articolo 33, paragrafo 6, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Se, come conseguenza di una modifica pianificata, la gestione del FIA da parte del GEFIA non dovesse più essere conforme alla presente direttiva o se il GEFIA non dovesse più rispettarla in altro modo, le pertinenti autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma, informano il GEFIA del fatto che non può attuare la modifica. Se una modifica pianificata è attuata nonostante quanto disposto dal primo e secondo comma o se si è verificata una modifica non pianificata in conseguenza della quale la gestione del FIA da parte del GEFIA non sarebbe più conforme alla presente direttiva o il GEFIA non la rispetterebbe più in altro modo, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA adottano tutte le opportune misure in conformità dell'articolo 46 e ne informano senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.»; 6) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 43 bis Strutture a disposizione degli investitori al dettaglio 1.   Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760, gli Stati membri assicurano che, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare presso gli investitori al dettaglio quote o azioni di un FIA, il GEFIA metta a disposizione strutture per lo svolgimento dei seguenti compiti: a) trattare gli ordini di sottoscrizione, pagamento, riacquisto e rimborso degli investitori relativi alle quote o azioni del FIA, conformemente alle condizioni stabilite nei documenti del FIA; b) informare gli investitori su come impartire gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso; c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nel FIA nello Stato membro in cui il FIA è commercializzato; d) mettere le informazioni e i documenti necessari a norma degli articoli 22 e 23 a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e farne copia; e) fornire agli investitori informazioni inerenti alle funzioni svolte dalle strutture su supporto durevole, secondo la definizione data nell', paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE; e f) fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti. 2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri non impongono al GEFIA di avere una presenza fisica nello Stato membro ospitante o di nominare un soggetto terzo. 3.   Il GEFIA assicura che le strutture per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, anche per via elettronica, siano fornite: a) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il FIA è commercializzato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro; b) dal GEFIA stesso, da un soggetto terzo, nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza che disciplina i compiti da svolgere, o da entrambi. Ai fini della lettera b), quando i compiti devono essere svolti da un soggetto terzo, la nomina di quest'ultimo è attestata da un contratto scritto, che specifica quali tra i compiti di cui al paragrafo 1 non devono essere svolti dal GEFIA e che prevede che il soggetto terzo riceva dal GEFIA tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.»; 7) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 69 bis Valutazione del regime di passaporto Prima dell'entrata in vigore degli atti delegati di cui all'articolo 67, paragrafo 6, ai sensi del quale diventano applicabili le norme di cui all'articolo 35 e agli articoli da 37 a 41, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto del risultato della valutazione del regime di passaporto previsto dalla presente direttiva, compresa l'estensione di tale regime ai GEFIA non UE. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»; 8) all'allegato IV sono aggiunte le lettere seguenti: «i) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese od oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante; j) informazioni sulle strutture per svolgere i compiti di cui all'articolo 43 bis.»;
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