Art. 1
Modifiche della direttiva 2009/65/CE
In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche della direttiva 2009/65/CE
La direttiva 2009/65/CE è così modificata:
1)
all'articolo 17, paragrafo 8, sono aggiunti i commi seguenti:
«Se, a seguito della modifica di cui al primo comma, la società di gestione non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione informano la società di gestione entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine della società di gestione informano di conseguenza le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.
Se la modifica di cui al primo comma è attuata dopo che sono state trasmesse le informazioni ai sensi del secondo comma e se a seguito di detta modifica la società di gestione non è più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione adottano tutte le opportune misure conformemente all'articolo 98 e notificano senza indebito ritardo le misure adottate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione.»;
2)
l'articolo 77 è soppresso;
3)
all'articolo 91, il paragrafo 3 è soppresso;
4)
l'articolo 92 è sostituito dal seguente:
«Articolo 92
1. Gli Stati membri assicurano che un OICVM metta a disposizione, in ciascuno Stato membro in cui intende commercializzare le proprie quote, strutture per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a)
trattare di sottoscrizione, riacquisto e rimborso degli ordini ed effettuare altri pagamenti a favore di detentori di quote relativi alle quote dell'OICVM, conformemente alle condizioni previste nei documenti richiesti a norma del capo IX;
b)
informare gli investitori su come impartire gli ordini di cui alla lettera a) e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal riacquisto e dal rimborso;
c)
facilitare la gestione delle informazioni e l'accesso alle procedure e alle disposizioni di cui all'articolo 15 relative all'esercizio da parte degli investitori dei diritti derivanti dall'investimento nell'OICVM nello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato;
d)
mettere a disposizione degli investitori, affinché ne possano prendere visione e possano farne copia, le informazioni e i documenti necessari ai sensi del capo IX, secondo le condizioni di cui all'articolo 94;
e)
fornire agli investitori informazioni inerenti ai compiti svolti dalla struttura su supporto durevole; e
f)
fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti.
2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri non impongono a un'OICVM di avere una presenza fisica nello Stato membro ospitante o di nominare un soggetto terzo.
3. L'OICVM assicura che le strutture per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, anche per via elettronica, siano fornite:
a)
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'OICVM è commercializzato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di detto Stato membro;
b)
dall'OICVM stessa, da un soggetto terzo, nel rispetto della regolamentazione e della vigilanza che disciplinano i compiti da svolgere, o da entrambi.
Ai fini della lettera b), quando i compiti devono essere svolti da un soggetto terzo, la nomina del soggetto terzo è attestata da un contratto scritto, che specifica quali tra i compiti di cui al paragrafo 1 non devono essere svolti dall'OICVM e che prevede che il soggetto terzo riceva dall'OICVM tutte le informazioni e tutti i documenti pertinenti.»;
5)
l'articolo 93 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«La lettera di notifica comprende anche i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione delle spese o degli oneri regolamentari eventualmente applicabili da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, nonché informazioni sulle strutture per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1.»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di modifica delle informazioni contenute nella lettera di notifica presentata ai sensi del paragrafo 1 o in caso di modifica delle categorie di azioni da commercializzare, l'OICVM ne informa per iscritto le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM e dello Stato membro ospitante dell'OICVM almeno un mese prima di attuare la modifica.
Se, a seguito della modifica di cui al primo comma, l'OICVM non dovesse essere più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM informano l'OICVM entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al primo comma che non può attuare la modifica. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM.
Se la modifica di cui al primo comma è attuata dopo che la trasmissione delle informazioni ai sensi del secondo comma e se a seguito di detta modifica l'OICVM non è più conforme alla presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM adottano tutte le opportune misure conformemente all'articolo 98, compreso, se necessario, il divieto espresso di commercializzazione dell'OICVM, e notificano senza indebito ritardo le misure adottate alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM.»;
6)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 93 bis
1. Gli Stati membri assicurano che un OICVM possa ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote, anche, se del caso, in relazione a categorie di azioni, nello Stato membro rispetto alle quali ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 93, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
viene presentata un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza spese o deduzioni, di tutte tali quote dell'OICVM detenute dagli investitori in tale Stato membro, che è pubblicamente disponibile per almeno 30 giorni lavorativi ed è indirizzata, direttamente o tramite intermediari finanziari, individualmente a tutti gli investitori in tale Stato membro la cui identità è nota;
b)
l'intenzione di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione di tali quote in tale Stato membro è resa pubblica mediante un supporto pubblicamente disponibile, anche attraverso mezzi elettronici, con il quale è consuetudine commercializzare gli OICVM e che sia adeguato al tipico investitore in OICVM;
c)
qualsiasi accordo contrattuale con intermediari finanziari o delegati è modificato o risolto a decorrere dalla data di ritiro della notifica al fine di prevenire qualsiasi nuova o ulteriore offerta o collocamento, direttamente o indirettamente, di quote identificate nella notifica di cui al paragrafo 2.
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma descrivono chiaramente le conseguenze per gli investitori se non accettano l'offerta di riscattare o riacquistare le loro quote.
Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono fornite nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro con riguardo al quale l'OICVM ha effettuato una notifica in conformità dell'articolo 93 o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tale Stato membro. A decorrere dalla data di cui al primo comma, lettera c), l'OICVM cessa ogni nuova o ulteriore offerta o collocamento, direttamente o indirettamente, delle sue quote che sono state oggetto del ritiro della notifica in tale Stato membro.
2. L'OICVM presenta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c).
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM verificano la completezza della notifica presentata dall'OICVM conformemente al paragrafo 2. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica completa le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono tale notifica alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al paragrafo 2 e all'ESMA.
Dopo aver trasmesso la notifica ai sensi del primo comma le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM ne informano prontamente l'OICVM.
4. L'OICVM fornisce agli investitori che mantengono l'investimento nell'OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM le informazioni previste agli articoli da 68 a 82 e all'articolo 94.
5. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, le informazioni sulle modifiche apportate ai documenti di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
6. Le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, hanno gli stessi diritti e obblighi delle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 97, paragrafo 3, e dell'articolo 108. Fatte salve le altre attività di monitoraggio e i poteri di vigilanza di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 97, a decorrere dalla data di trasmissione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, le autorità competenti dello Stato membro identificato nella notifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, non impongono all'OICVM interessato di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione di cui all' del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
7. Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri consentono l'uso di qualsiasi mezzo elettronico o di altri mezzi di comunicazione a distanza, purché i mezzi di informazione e comunicazione siano disponibili agli investitori nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'investitore è situato o in una lingua approvata dalle autorità competenti di tale Stato membro.
(*1) Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).»;"
7)
all'articolo 95, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.
Storico versioni
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