Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a)   «congedo di paternità»: un congedo dal lavoro per il padre o, laddove e nella misura in cui riconosciuto dal diritto nazionale, per un secondo genitore equivalente, da fruirsi in occasione della nascita di un figlio allo scopo di fornire assistenza; b)   «congedo parentale»: un congedo dal lavoro per i genitori da fruirsi a seguito della nascita o dell'adozione di un figlio per prendersene cura; c)   «congedo per i prestatori di assistenza»: un congedo dal lavoro per i lavoratori affinché possano fornire assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare del lavoratore e necessita di notevole assistenza o sostegno a causa di condizioni di salute gravi, come definito da ciascuno Stato membro; d)   «prestatore di assistenza»: un lavoratore che fornisce assistenza o sostegno personali a un familiare o a una persona che vive nello stesso nucleo familiare del lavoratore e necessita di notevole assistenza o sostegno a causa di condizioni di salute gravi, come definito da ciascuno Stato membro; e)   «familiare»: un figlio, una figlia, la madre, il padre di un lavoratore, come pure il suo coniuge o partner in un'unione civile, se tali unioni sono previste dal diritto nazionale; f)   «modalità di lavoro flessibili»: la possibilità per i lavoratori di adattare l'organizzazione della vita professionale, anche mediante l'uso del lavoro a distanza, calendari di lavoro flessibili o una riduzione dell'orario di lavoro. 2.   Il riferimento ai giorni lavorativi negli si intende fatto al modello di lavoro a tempo pieno, quale definito nello Stato membro in questione. Il diritto del lavoratore al congedo può essere calcolato in proporzione al tempo di lavoro del lavoratore, secondo il modello di lavoro specificato nel contratto di lavoro o nel rapporto di lavoro del lavoratore.
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