Art. 11
Misure complementari per i contratti a chiamata
In vigore dal 20 giu 2019
Misure complementari per i contratti a chiamata
Qualora consentano l’uso di contratti di lavoro a chiamata o di contratti di lavoro analoghi, gli Stati membri adottano una o più delle seguenti misure per prevenire pratiche abusive:
a)
limitazioni dell’uso e della durata dei contratti a chiamata o di analoghi contratti di lavoro;
b)
una presunzione confutabile dell’esistenza di un contratto di lavoro con un ammontare minimo di ore retribuite sulla base della media delle ore lavorate in un determinato periodo;
c)
altre misure equivalenti che garantiscano un’efficace prevenzione delle pratiche abusive.
Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:1152:oj#art-11