Art. 3
Relazioni, riesame e raccolta dei dati
In vigore dal 20 giu 2019
Relazioni, riesame e raccolta dei dati
1. La Commissione, al più tardi del 1o agosto 2024 o, qualora uno Stato membro si avvalga della proroga di cui all', paragrafo 3, al più tardi del 1o agosto 2025, effettua una valutazione delle disposizioni introdotte dalla presente direttiva nella direttiva (UE) 2017/1132 e presenta una relazione sulle risultanze al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, ad eccezione delle disposizioni di cui all', paragrafo 2, per le quali tali valutazione e relazione sono effettuate entro il 1o agosto 2026.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione delle relazioni, in particolare fornendo i dati sul numero di registrazioni online e sui relativi costi.
2. La relazione della Commissione valuta, tra l'altro, gli aspetti seguenti:
a)
la fattibilità di offrire la registrazione dei tipi di società diversi da quelli di cui all'allegato II bis completamente online;
b)
la fattibilità per gli Stati membri di fornire modelli per tutti i tipi di società di capitali e la necessità e la fattibilità di fornire un modello armonizzato in tutta l'Unione che tutti gli Stati membri devono utilizzare per i tipi di società di cui all'allegato II bis;
c)
l'esperienza pratica nell'applicazione delle norme relative all'interdizione degli amministratori di cui all'articolo 13 decies;
d)
i metodi di presentazione di documenti e informazioni online e di accesso online, compreso l'uso di interfacce di programmazione di applicazioni;
e)
la necessità e la fattibilità di rendere disponibili ulteriori informazioni gratuitamente oltre a quelle prescritte di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e di garantire l'accesso a dette informazioni senza ostacoli;
f)
la necessità e la fattibilità di un'ulteriore applicazione del principio «una tantum».
3. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica della direttiva (UE) 2017/1132.
4. Al fine di fornire una valutazione affidabile delle disposizioni introdotte dalla presente direttiva nella direttiva (UE) 2017/1132, gli Stati membri raccolgono dati sul funzionamento pratico della costituzione online. Di norma, queste informazioni dovrebbero comprendere il numero di costituzioni online, il numero di casi in cui sono stati utilizzati i modelli o in cui è stata richiesta la presenza fisica nonché la durata e i costi medi delle costituzioni online. Gli Stati membri notificano tali informazioni alla Commissione due volte, al più tardi due anni dopo la data di recepimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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