Art. 2

Recepimento

In vigore dal 20 giu 2019
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o agosto 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all', punto 5), della presente direttiva, all'articolo 13 decies, all'articolo 13 undecies, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 e all', punto 6) della presente direttiva, con riguardo all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2017/1132 entro il 1o agosto 2023. 3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà nel recepimento della presente direttiva hanno il diritto di beneficiare di una proroga del periodo previsto al paragrafo 1 di massimo un anno. Essi forniscono motivi oggettivi della necessità di tale proroga. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'intenzione di avvalersi di tale proroga entro il 1o febbraio 2021. 4.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:1151:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo