Art. 14
Serie specifiche di dati di elevato valore e modalità di pubblicazione e riutilizzo
In vigore dal 20 giu 2019
Serie specifiche di dati di elevato valore e modalità di pubblicazione e riutilizzo
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie di cui all'allegato I e detenute da enti pubblici e imprese pubbliche tra i documenti cui si applica la presente direttiva.
Tali specifiche serie di dati di elevato valore sono:
a)
disponibili gratuitamente, fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5;
b)
leggibili meccanicamente;
c)
fornite mediante API; e
d)
fornite come download in blocco, se del caso.
Tali atti di esecuzione possono specificare le modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati di elevato valore. Tali modalità devono essere compatibili con le licenze aperte standard.
Le modalità possono includere le condizioni applicabili al riutilizzo, i formati dei dati e dei metadati e le modalità tecniche di diffusione. Gli investimenti effettuati dagli Stati membri in materia di approcci per l'apertura dei dati, come gli investimenti nello sviluppo e nell'introduzione di determinati standard, sono presi in considerazione e ponderati rispetto ai potenziali benefici dell'inclusione nell'elenco.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. L'individuazione delle specifiche serie di dati di elevato valore di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità:
a)
nell'apportare importanti benefici socioeconomici o ambientali e servizi innovativi;
b)
nel beneficiare un numero elevato di utilizzatori, in particolare PMI;
c)
nel contribuire a generare proventi; e
d)
nell'essere combinata con altre serie di dati.
A fine dell'individuazione delle specifiche serie di dati di elevato valore, la Commissione svolge adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, effettua una valutazione d'impatto e garantisce la complementarietà con gli atti giuridici esistenti, come la direttiva 2010/40/UE, in relazione al riutilizzo dei documenti. Tale valutazione d'impatto include un'analisi costi/benefici e un'analisi finalizzata a stabilire se la fornitura a titolo gratuito delle serie di dati di elevato valore da parte dagli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio di tali enti. Con riguardo alle serie di dati di elevato valore in possesso di imprese pubbliche, la valutazione d'impatto presta particolare attenzione al ruolo delle imprese pubbliche in un contesto economico competitivo.
3. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 prevedono che l'obbligo di messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore non si applichi alle specifiche serie di dati di elevato valore in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati.
4. L'obbligo di rendere gratuitamente disponibili a norma del paragrafo 1, secondo comma, lettera a), le serie di dati di elevato valore non si applica alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi.
5. Nel caso in cui la messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore da parte di enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio di tali enti, gli Stati membri possono esentare gli enti in questione dall'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente tali serie di dati di valore elevato per un periodo non superiore ai due anni dall'entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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