Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 20 giu 2019
Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente direttiva stabilisce norme in materia di: a) quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore; b) procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente; e c) misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. 2.   La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è: a) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell', punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE; b) un ente creditizio ai sensi dell', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) un'impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo ai sensi dell', paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; d) una controparte centrale ai sensi dell', punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012; e) un depositario centrale di titoli ai sensi dall', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014; f) un altro ente finanziario o un'entità elencati all', paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE; g) un ente pubblico ai sensi del diritto nazionale; e h) una persona fisica diversa da un imprenditore. 3.   Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti debitori che sono entità finanziarie diverse da quelle di cui al paragrafo 2, che prestano servizi finanziari cui si applicano regimi speciali in virtù delle quali le autorità nazionali di vigilanza o di risoluzione sono investite di ampi poteri d'intervento paragonabili a quelli previsti nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale relativamente alle entità finanziarie di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni speciali alla Commissione tali disposizioni speciali. 4.   Gli Stati membri possono estendere l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), alle persone giuridiche. 5.   Gli Stati membri possono prevedere che i seguenti crediti siano esclusi o non siano interessati dai quadri di ristrutturazione preventiva di cui al paragrafo 1, lettera a): a) crediti esistenti e futuri di lavoratori o ex lavoratori; b) crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; oppure c) crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale del debitore. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché i quadri di ristrutturazione preventiva non incidano sui diritti pensionistici maturati dei lavoratori.
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