Art. 10
Realizzazione dell'ETD UE
In vigore dal 18 giu 2019
Realizzazione dell'ETD UE
1. Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE. Lo stesso organismo può essere designato da più o tutti gli Stati membri.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome dell'organismo che realizza i propri moduli e adesivi uniformi ETD UE. Se uno Stato membro cambia l'organismo designato, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
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