Art. 30

Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione

In vigore dal 5 giu 2019
Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di distribuzione per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri, tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico.
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