Art. 30
Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
In vigore dal 5 giu 2019
Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di distribuzione per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri, tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2019:944:oj#art-30