Art. 3

Recepimento

In vigore dal 20 mag 2019
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 dicembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dalla data della loro entrata in vigore nel diritto interno, vale a dire al più tardi il 28 dicembre 2020. Gli Stati membri applicano l', punto 17), della presente direttiva, per quanto concerne l'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, a decorrere dal 1o gennaio 2024. Qualora, conformemente all'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione abbia fissato un termine di messa in conformità che termina dopo il 1o gennaio 2024, la data di applicazione dell', punto 17), della presente direttiva, per quanto concerne l'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, è la stessa del termine di messa in conformità. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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