Art. 6
Requisiti soggettivi di conformità
In vigore dal 20 mag 2019
Requisiti soggettivi di conformità
Per essere conforme al contratto di vendita, il bene, in particolare, ove applicabile:
a)
corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuale e possiede la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b)
è idoneo ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore ha accettato;
c)
è fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche in materia di installazione, previsti dal contratto di vendita; e
d)
è fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
Storico versioni
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