Art. 6
Requisiti soggettivi di conformità
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Requisiti soggettivi di conformità
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Un bene è considerato conforme se rispetta esattamente la descrizione, il tipo, la quantità, la qualità e le funzionalità stabilite nel contratto di vendita. Deve inoltre possedere i requisiti di compatibilità e interoperabilità pattuiti ed essere idoneo all'uso particolare richiesto dal consumatore e accettato dal venditore. Infine, il bene deve essere consegnato completo di tutti gli accessori, le istruzioni (anche di installazione) e gli eventuali aggiornamenti previsti contrattualmente.
La norma stabilisce le caratteristiche e i requisiti specifici che un bene deve possedere per rispettare gli accordi presi tra le parti nel contratto di vendita.
Si applica al consumatore e al venditore che stipulano un contratto di vendita di beni.
Un consumatore acquista uno smartphone specificando al venditore, prima dell'acquisto, di aver bisogno di un modello compatibile con un particolare programma di lavoro, e il venditore accetta la richiesta. Il telefono consegnato deve funzionare con tale programma, includere il caricabatterie e le istruzioni indicati nel contratto e ricevere gli aggiornamenti promessi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.