Art. 18

Termini e mezzi di rimborso da parte dell’operatore economico

In vigore dal 20 mag 2019
Termini e mezzi di rimborso da parte dell’operatore economico 1.   Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dall’operatore economico a norma dell’, paragrafi 4 e 5, o dell’, paragrafo 1, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui l’operatore economico è informato della decisione del consumatore di invocare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o il suo diritto alla risoluzione dal contratto. 2.   L’operatore economico effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare il contenuto digitale o il servizio digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all’uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso. 3.   L’operatore economico non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.
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