Art. 8

Sistemi di recupero dei costi

In vigore dal 17 apr 2019
Sistemi di recupero dei costi 1.   Gli Stati membri assicurano che i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, siano recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi. Tali costi comprendono gli elementi di cui all’allegato 4. 2.   I sistemi di recupero dei costi non costituiscono un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. A tale scopo gli Stati membri applicano tutti i seguenti principi nell’elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi: a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta; b) la tariffa indiretta copre: i) i costi amministrativi indiretti; ii) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell’allegato 4, che rappresenta almeno il 30 % del totale dei costi diretti dell’effettivo conferimento dei rifiuti nell’anno precedente, con la possibilità di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l’anno successivo; c) al fine di prevedere l’incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all’allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all’allegato 2 della presente direttiva; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento; d) per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili; e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata, gli Stati membri possono accordare adeguati incentivi finanziari; f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti. 3.   L’eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave. 4.   Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi: a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave; b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o c) la natura pericolosa dei rifiuti. 5.   Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi: a) il tipo di commercio cui è adibita la nave, in particolare quando una nave è adibita al commercio marittimo a corto raggio; b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile. Entro il 28 giugno 2020, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a definire i criteri per stabilire che una nave osserva le prescrizioni di cui alla lettera b) del primo comma, in merito alla gestione dei rifiuti a bordo della nave. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili e, se del caso, utilizzati, l’importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è ubicato il porto e, se del caso, in una lingua usata internazionalmente. 7.   Gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione. Sulla base di tali dati di monitoraggio, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato delle relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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