Art. 4
Impianti portuali di raccolta
In vigore dal 17 apr 2019
Impianti portuali di raccolta
1. Gli Stati membri mettono a disposizione impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano abitualmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi.
2. Gli Stati membri provvedono a che:
a)
gli impianti portuali di raccolta dispongano della capacità di ricevere i tipi e i quantitativi di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenendo conto:
i)
delle esigenze operative degli utenti del porto;
ii)
dell’ubicazione geografica e delle dimensioni di tale porto;
iii)
della tipologia delle navi che vi fanno scalo; e
iv)
delle esenzioni di cui all’;
b)
le formalità e le modalità operative relative all’utilizzo degli impianti portuali di raccolta siano semplici e rapide ed evitino ingiustificati ritardi alle navi;
c)
le tariffe stabilite per il conferimento non creino un disincentivo all’uso degli impianti portuali di raccolta da parte delle navi; e
d)
gli impianti portuali di raccolta provvedano a una gestione dei rifiuti delle navi ambientalmente compatibile, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e ad altre pertinenti leggi nazionali e dell’Unione sui rifiuti.
Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri garantiscono la raccolta differenziata per facilitare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti delle navi, nei porti, come previsto nella normativa dell’Unione sui rifiuti, in particolare nella direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nella direttiva 2008/98/CE e nella direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21). Al fine di facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta possono raccogliere le frazioni di rifiuti differenziate conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida.
Il primo comma, lettera d), si applica fatte salve le prescrizioni più rigorose imposte dal regolamento (CE) n. 1069/2009 per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali.
3. Gli Stati membri, in qualità di Stati di bandiera, si avvalgono dei moduli e delle procedure stabilite dall’IMO per notificare all’IMO e alle autorità dello Stato di approdo le presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta.
Gli Stati membri, in qualità di Stati di approdo, indagano su tutti i casi di presunta inadeguatezza segnalati e si avvalgono dei moduli e delle procedure stabilite dall’IMO per notificare l’esito dell’indagine all’IMO e allo Stato di bandiera che ha effettuato la segnalazione.
4. Le autorità portuali interessate o, in mancanza di queste, le autorità competenti provvedono affinché le operazioni di conferimento o raccolta dei rifiuti siano realizzate adottando misure di sicurezza sufficienti per evitare rischi sia per le persone che per l’ambiente nei porti disciplinati dalla presente direttiva.
5. Gli Stati membri garantiscono che tutte le parti coinvolte nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti delle navi abbiano diritto al risarcimento del danno causato da ritardi ingiustificati.
Storico versioni
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