Art. 14
Opere delle arti visive di dominio pubblico
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Opere delle arti visive di dominio pubblico
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Quando scade il periodo di protezione del diritto d'autore per un'opera delle arti visive, essa entra nel pubblico dominio. Di conseguenza, le semplici riproduzioni di quell'opera non possono essere coperte da un nuovo diritto d'autore o da diritti connessi. L'unica eccezione si verifica se la riproduzione stessa è originale, ossia se costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore.
La norma mira a garantire che la riproduzione di un'opera visiva non più protetta non generi nuovi diritti esclusivi, mantenendo l'opera nel pubblico dominio a meno che la riproduzione stessa non sia un'opera originale.
Si applica agli Stati membri (chiamati a garantire tale principio) e a chiunque realizzi o utilizzi riproduzioni di opere delle arti visive non più protette.
Un fotografo scatta una foto puramente documentale e fedele di un dipinto antico la cui protezione è scaduta. Questa riproduzione fotografica non acquisisce alcun diritto d'autore o diritto connesso, a meno che non contenga elementi di originale creazione intellettuale propria dell'autore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.