Art. 8
Trasmissione di programmi mediante immissione diretta
In vigore dal 17 apr 2019
Trasmissione di programmi mediante immissione diretta
1. Quando un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette mediante immissione diretta i propri segnali che trasportano i programmi a un distributore di segnali senza che l'organismo di radiodiffusione stesso trasmetta simultaneamente tali segnali che trasportano i programmi direttamente al pubblico, e il distributore di segnali trasmette tali segnali che trasportano i programmi al pubblico, si considera che l'organismo di diffusione radiotelevisiva e il distributore di segnali partecipino a un unico atto di comunicazione al pubblico rispetto al quale essi ottengono l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Gli Stati membri possono stabilire le modalità per ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti.
2. Gli Stati membri possono provvedere affinché gli della presente direttiva si applichino mutatis mutandis all'esercizio, da parte dei titolari del diritto, del diritto di concedere o negare l'autorizzazione ai distributori di segnali per una trasmissione di cui al paragrafo 1, effettuata con uno dei metodi tecnici di cui all', paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE o all', punto 2), della presente direttiva.
Storico versioni
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